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Non è reato coltivare marijuana a uso personale. Segna un precedente nella letteratura giuridica italiana la sentenza emessa ieri dal giudice Franco Attinà del tribunale di Ferrara. In aula si sono presentati come imputati due giovani arrestati dai carabinieri due settimane fa (vai all’articolo). Nella loro abitazione erano state trovate quattro piante e otto grammi di sostanza stupefacente.
In sede di arringa, in rito abbreviato, il loro difensore, Carlo Alberto Zaina, del foro di Ravenna, ha sollevato una questione di legittimità per quanto concerne l’art. 73 della normativa in materia di stupefacenti, la coltivazione di stupefacenti. Nel caso specifico in sede di indagini era già stata esclusa la detenzione finalizzata alla cessione a terzi ed era chiaro che la produzione di marijuana era destinata esclusivamente all’uso personale.
A questo punto l’avvocato Zaina ha fatto notare come l’articolo in questione possa essere “sospettato di anticostituzionalità nel momento in cui equipara inopinatamente derivati della cannabis, oppiacei e cocaina”. Esiste infatti una normativa del Consiglio d’Europa che dice in astratto che “non si possono equiparare droghe pesanti e droghe leggere. Urge insomma una differenziazione”. Identica questione di legittimità costituzionale è già stata sollevata dalla Corte d’Appello di Roma e sarà presto al vaglio della Corte Costituzionale.
Viene poi in aiuto dei ‘coltivatori diretti’ una decisione del Consiglio d’Europa, la numero 757/gai del 2004, il “testo sacro” a livello comunitario in materia di stupefacenti: “sono punite tutte le condotte – riassume il legale – concernenti gli stupefacenti, salvo quelle che vedono un uso esclusivamente personale, laddove lo Stato ne ammetta l’uso personale, come l’Italia. Tra queste condotte c’è la coltivazione della cannabis. E in questo caso è provato l’uso personale e gli 8 grami ritrovati in casa degli imputati derivano da questa produzione fai da te”.
Zaina va a toccare poi un aspetto ‘civile’ della norma, nel momento in cui punisce la coltivazione: “la ratio della legge è evitare l’uso e il commercio di stupefacenti, in questo caso c’è una conformità allo spirito della legge, visto che si evita di alimentare le mafie. Quindi se la coltivazione è a uso personale non vedo perché punirla”.
Motivazioni accolte dal giudice che è andato anche oltre. Anziché sospendere il giudizio e rinviare il motivo di legittimità alla Corte Costituzionale, è entrato direttamente nel merito, assolvendo gli imputati perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
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