Cronaca
17 Luglio 2026
Gli avvocati di Vito Mauro e Giuseppe Di Gaetano: "Provvedimento illegittimo che ha colpevolmente e ingiustamente selezionato gli elementi a carico degli imputati perché evidentemente non in grado di misurarsi con gli elementi favorevoli alla tesi difensiva"

Big Town. L’appello delle difese: “Giudizio sbrigativo e sommario”

di Davide Soattin | 5 min

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Un processo che, stando alle difese, avrebbe trascurato il contesto in cui maturò lamattanza‘ del Big Town di via Bologna. È questo il filo conduttore degli appelli depositati durante le scorse ore dagli avvocati Michele Ciaccia, Gabriele Bordoni, Stefano Scafidi e Giulia Zerpelloni, legali difensori di Vito Mauro e Giuseppe Di Gaetano contro la sentenza della Corte d’Assise del tribunale di Ferrara che in primo grado aveva portato alla condanna di padre e figlio a 28 anni di carcere per l’omicidio di Davide Buzzi e il tentato omicidio di Lorenzo Piccinini.

Secondo i difensori, la decisione di primo grado avrebbe ricostruito i fatti avvenuti nella notte tra l’1 e il 2 settembre 2023 senza considerare adeguatamente quanto accaduto nelle settimane precedenti. Negli atti, gli avvocati sostengono che la Corte abbia “sistematicamente” escluso dall’istruttoria elementi ritenuti decisivi per comprendere lo stato d’animo degli imputati e il livello di pericolo da loro percepito. Per questo motivo, la sentenza impugnata rappresenterebbe la “prova documentale” di “una grave sottovalutazione di questi elementi e un conseguente gravissimo errore di giudizio“.

“Il risultato di tale operazione è un provvedimento illegittimo che ha colpevolmente e ingiustamente selezionato gli elementi a carico degli imputati perché evidentemente non in grado di misurarsi con gli elementi favorevoli alla tesi difensiva” scrivono i legali in oltre duecento pagine di documenti.

Così, le difese di padre e figlio, entrambi condannati alla stessa pena, riferiscono di aver dovuto affrontare quello che definiscono “un destino comune nel giudizio” perché – spiegano – “sia l’ufficio requirente, ma ancor più colpevolmente l’organo giudicante, non hanno saputo operare alcuna doverosa distinzione tra le rispettive posizioni – nonostante le macroscopiche differenze – e hanno voluto sbrigativamente pervenire a una affermazione di responsabilità che appare oggi frutto di un giudizio sommario“.

L’appello ripercorre quindi gli eventi successivi alla morte di Edoardo Bovini avvenuta il 13 agosto 2023, indicando una “crescente” escalation di tensioni in cui Davide Buzzi sarebbe protagonista di aggressioni, minacce e richieste estorsive. La difesa richiama numerosi episodi risalenti ai giorni precedenti ai fatti di sangue, sostenendo che tali circostanze avrebbero contribuito a creare un clima di forte allarme per i due imputati e le loro famiglie, tra cui l’aggressione del bar Condor e il primo blitz dello stesso Buzzi al Big Town nella serata del 25 agosto 2023.

Uno dei punti centrali riguarda la decisione della Corte d’Assise di non ammettere numerosi testimoni indicati dalla difesa, se non quelli condivisi con la lista del pm. Un provvedimento definito “illegittimo” già solo “per l’incredibile dato quantitativo”. Per i difensori, escludere quelle prove avrebbe impedito di ricostruire integralmente il quadro nel quale si svilupparono gli eventi, partendo da ciò che veramente ha spinto Buzzi e Piccinini a compiere “un gesto così folle” che poi ha “sciaguratamente” provocato la reazione degli imputati.

La sentenza di primo grado quindi, viene sottolineato negli atti d’appello, ha principalmente fondato la ricostruzione “sull’essenzialità” delle immagini della telecamera interna del Big Town, sui reperti sequestrati dai carabinieri e sulle consulenze medico-legali.

Le difese però contestano questa lettura sotto diversi profili. Negli appelli si sostiene che le immagini video e le consulenze tecniche siano state trattate “superficialmente” e in maniera tale da “offrire conforto probatorio e giuridico esclusivamente all’interpretazione data dalla Corte alle immagini stesse”. I giudici infatti, secondo gli appellanti, avrebbe attribuito alle immagini un valore dimostrativo superiore a quello realmente consentito, soprattutto per le fasi avvenute fuori dal campo visivo della telecamera.

Per gli avvocati, come sostenuto durante l’intera istruttoria dibattimentale, l’importanza dei fatti precedenti alla ‘mattanza’ e il rischio di operare una “troppo sbrigativa interpretazione del video” di sorveglianza, risultano essere “imprescindibili per dare una corretta interpretazione (vuoi in senso difensivo, vuoi in senso afflittivo) alle motivazioni e ai ruoli di tutti e quattro gli attori sulla scena dei fatti“. “La Corte di Assise, invece, sin dal principio del giudizio – proseguono – ha manifestato una vera e propria avversione al tema e ha tradito clamorosamente il suo dovere di effettuare una disamina completa, esaustiva, degli accadimenti. Pervenendo anche per questo – inoltre aggiungono – a una decisione ingiusta in pieno contrasto con il compendio probatorio“.

Altro nodo dell’appello riguarda la qualificazione giuridica dei fatti. I difensori dei Di Gaetano contestano il rigetto della tesi della legittima difesa, anche nella forma putativa, l’esclusione dell’eccesso colposo e la configurazione del dolo omicidiario. Vengono inoltre censurate l’aggravante della crudeltà, il mancato riconoscimento della provocazione e la mancata valutazione dell’ipotesi di omicidio preterintenzionale. Le difese respingono anche la tesi dell’agguato organizzato, così come definito nelle motivazioni della sentenza.

Particolare rilievo assume anche il tema del tentato omicidio di Lorenzo Piccinini. La Corte aveva ritenuto che i colpi inferti fossero diretti a zone vitali del corpo e che gli imputati avessero agito con reciproca cooperazione, configurando un concorso nel reato. Gli appelli contestano questa ricostruzione sia sotto il profilo fattuale sia sotto quello giuridico, sostenendo che la valutazione delle consulenze medico-legali e delle immagini sarebbe stata erronea.

Per questo motivo le difese hanno avanzato richiesta di rinnovare l’istruttoria dibattimentale, con l’audizione di testimoni esclusi nel processo di primo grado e di consulenti tecnici che, secondo la difesa, avrebbero potuto offrire una diversa lettura dello stato emotivo degli imputati e delle circostanze antecedenti ai fatti.

Sarà ora la Corte d’Assise d’Appello di Bologna a valutare le numerose richieste formulate nei tre appelli dalle difese. Difese che chiedono una riforma della sentenza sostenendo che il processo di primo grado abbia ricostruito la vicenda senza conoscere tutto quello che era accaduto nelle settimane successive alla morte di Bovini fino all’omicidio di Buzzi. Un elemento che, secondo gli appellanti, sarebbe stato decisivo per comprendere la dinamica e le responsabilità di quella violenta notte di fine estate.

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