Attualità
3 Dicembre 2019
Per il Garante nulla è conoscibile del procedimento davanti alla Commissione Etica perché tutto è coperto da un totalizzante principio di riservatezza

Caso Zauli. La privacy prima della trasparenza

Giorgio Zauli
di Daniele Oppo | 5 min

Leggi anche

Rivitalizzazione dei centri storici, arrivano 700.000 dalla Regione

Grazie al recente bando regionale per la Rivitalizzazione e il Ripopolamento dei Centri Storici nelle zone colpite dal sisma, il Comune di Ferrara è stato designato destinatario di un finanziamento sostanziale pari a 700.000 euro complessivi. Questo finanziamento ha come obiettivo l’accelerare la ripresa e incoraggiare l'attività economica e sociale nelle aree colpite dal disastro naturale

Giorgio Zauli

Il rettore Giorgio Zauli

L’Italia è il Paese in cui sapere se il rettore di un’università pubblica abbia o meno violato dei principi etici nelle sue pubblicazioni scientifiche, in cui conoscere quali di queste pubblicazioni siano state (auto)sottoposte a valutazione e i motivi di una decisione nel merito sono attività totalmente coperte dal diritto alla privacy.  L’Italia è il Paese in cui il rispetto del dovere di trasparenza per il vertice di una pubblica amministrazione si autosostanzia, come accade a Ferrara e nella sua prestigiosa università, nel disvelamento di quella decisione solo e soltanto in una piccata replica a un’aspra critica proveniente da un professore di un ateneo ‘rivale’, altrimenti il diretto interessato non ha “tempo da perdere”.

Lo certifica il Garante della Privacay che ha finalmente pubblicato il parere con cui ha dato ragione all’Università di Ferrara nel negare a questo giornale l’accesso agli atti della Commissione Etica relativi al ‘caso Zauli’.

Anche per il Garante, come per il responsabile anticorruzione e della trasparenza di Unife, tutta la procedura sarebbe qualificabile alla stregua di un procedimento disciplinare e dunque soggetto a limiti di pubblicità molto stringenti.

Tutto questo nonostante due fattori che sembrano rilevanti. Il primo è che la Commissione Etica è stata attivata (da Zauli stesso) con funzione consultiva, ovvero con una richiesta di parere di conformità della sua condotta al Codice etico. Il secondo è che anche nel caso in cui la Commissione accerti la violazione del codice etico, questa “può” costituire motivo di sanzione disciplinare ma non è un è affatto un automatismo dato che ai sensi dello Statuto Unife (articolo 61) non tutte le violazioni del codice etico rivestono carattere disciplinare. E in ogni caso il relativo procedimento si svolge altrove, compete ad altri organi universitari e non alla Commissione. Ma qui non siamo arrivati neppure a tal punto.

Eppure secondo quanto si legge nel parere firmato dal presidente Antonello Soro, dalla vicepresidente e relatrice Augusta Iannini e dal segretario generale Giuseppe Busia, “richiamando anche i precedenti orientamenti del Garante in materia di accesso civico a sanzioni disciplinari […] l’Università, ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’Anac, ha correttamente respinto l’istanza di accesso civico presentata”.

“La generale conoscenza delle informazioni richieste viola il dovere di riservatezza della Commissione etica […] e determina un’interferenza sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati – continua il Garante – tenute in considerazione, in particolare, le relative ragionevoli aspettative di confidenzialità innanzituto [di Zauli], che ha attivato il procedimento presso la Commissione Etica e, poi, degli altri soggetti coinvolti, i quali potevano tutti ragionevolmente fare affidamento sul carattere riservato del medesimo procedimento”.
Strano, visto che è stato lo stesso rettore ad annunciare pubblicamente la richiesta di parere e che se il procedimento si fosse concluso con l’avvio di un ulteriore e vero procedimento disciplinare, tra le sanzioni previste dallo Statuto (sempre all’articolo 61) c’è quella del “richiamo pubblico”, alla faccia del legittimo affidamento alla riservatezza.

Seguendo le posizioni del Garante (e di Unife) sul caso specifico si arriva all’assurdo che anche le ricerche scientifiche già pubbliche che Zauli ha sottoposto all’esame della Commissione sono coperte tutte da un generalissimo dovere di riservatezza, eppure la stessa amministrazione universitaria, negando di nuovo l’accesso, ha svelato un dettaglio non da poco (violando la legittima aspettativa di privacy del rettore e degli altri soggetti coinvolti?), ovvero che gli studi sottoposti da Zauli al vaglio della Commissione appartengono a un periodo in cui “lo stesso non solo non ricopriva alcuna carica presso l’Università degli Studi di Ferrara ma non era nemmeno, per la maggior parte del periodo interessato, strutturato presso l’Ateneo, quindi in un contesto universitario che per buona parte temporale nulla hanno a che vedere con l’Ateneo Ferrarese”. Sarebbe bello capire come il magnifico potesse essere considerato vincolato a un codice etico al quale non era sottoposto, ma per farlo bisognerebbe leggere le motivazioni della decisione della Commissione Etica e oggi sappiamo che è questione destinata a violarne la privacy.

Siamo davanti a un regime di riservatezza talmente inderogabile da coprire perfino la relazione difensiva di Zauli che, parole del magnifico, è stata messa “nella disponibilità non solo della Commissione Etica ma anche di tutto il personale docente e non docente d’Ateneo”, cioè di diverse centinaia di persone.

Rimane da capire poi quale principio sorregga il fatto che si possa conoscere l’esito di una procedura – la qual cosa, nonostante il modo con cui si è verificata, porta il Garante a ritenere il principio di trasparenza “pienamente soddisfatto” – ma le motivazioni e i presupposti debbano rimanere assolutamente e totalmente segreti.

Niente è conoscibile. Anzi, pur di fronte a un parere della Commissione Etica che non comporta alcun seguito disciplinare, il muro deve essere più solido e alto perché “l’ulteriore documentazione di cui si richiede l’ostensione (delibera finale integrale, verbali e documenti esaminati, compresi i pareri tecnici), contiene in ogni caso – indipendentemente dalla presenza o meno di dati cc.dd. ‘sensibili’ […] – dati e informazioni personali delicati, afferenti al rispetto del Codice Etico dell’Ateneo da parte di un [Zauli] e di altri soggetti coinvolti”. Dati che se conosciuti potrebbero “causare danni legati alla sfera morale, relazionale, professionale e sociale, sul [Zauli] interessato e sulle altre persone coinvolte sia all’interno che all’esterno della comunità scientifica di appartenenza”.

E ancora una volta ci si domanda come sia possibile che una decisione che non ravvisa violazioni, dolo o colpa grave possa causare danni così estesi alla sfera privata delle persone coinvolte quando stiamo parlando sempre di un giudizio su una condotta pubblica, quella della ricerca scientifica, e non di meri rapporti interpersonali.

C’è infine una questione giuridica più sottile, ma di carattere generale, che forse interessa più gli esperti di privacy. Secondo il Garante “un’eventuale ostensione tramite l’istituto dell’accesso civico generalizzato delle predette informazioni violerebbe peraltro anche del principio di ‘minimizzazione dei dati’ contenuto nel Rgdp (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati , ndr), in base al quale i dati personali devono essere, fra l’altro, ‘limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati’”. Ma così ragionando grazie al Rgdp non esisterebbe più alcun atto conoscibile tramite una richiesta di accesso civico generalizzato (Foia) che lo renda pubblico e trasparente e si ritornerebbe al molto più limitato accesso ordinario, possibile solo in presenza di un interesse diretto, concreto e attuale del richiedente, che, guarda caso, è ciò che viene suggerito in un secondo parere pubblicato sulla vicenda (il 196 del 31 ottobre 2019, probabilmente riferita a un’analoga richiesta Foia avanzata dal prof. Roberto Bin).

Grazie per aver letto questo articolo...
Da 18 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività. Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati non sempre è sufficiente.
Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.

 

OPPURE se preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico) puoi intestarlo a:

Scoop Media Edit
IBAN: IT06D0538713004000000035119 (Banca BPER)
Causale: Donazione per Estense.com