
(foto di Matilde Morselli)
L’ordinanza pensata dal governo per far ripartire nel più breve tempo possibile l’economia dell’Emilia in realtà non fa altro che peggiorare le cose. Fino all’immobilità. È il paradosso che si nasconde nelle maglie del provvedimento emanato il 2 giugno dalla presidenza del consiglio dei ministri.
L’ordinanza numero 2 firmato dal capo della protezione civile Franco Gabrielli prevede le procedure per la valutazione della sicurezza e della agibilità sismica degli edifici ad uso produttivo colpiti dal terremoto. Bellissima intenzione. Peccato che la “agibilità sismica” non esiste. Non esiste a livello di definizione, di procedura operativa, di percorso tecnico di verifica. Con la conseguenza che la certificazione relativa non può essere rilasciata. E la fabbrica o il capannone sono costretti a rimanere chiusi.
A spiegare l’impasse istituzionale cui si trovano di fronte i tecnici ai quali è demandato il compito dei controlli è l’ingegner Francesco Rendine, uno dei professionisti abilitati incaricati delle verifiche nella provincia di Ferrara. Rendine, consulente in materia di costruzioni per varie procure e ingegnere addetto alla sicurezza, in questi giorni ha preso in visione un centinaio di strutture in provincia di Ferrara colpite dal sisma per rilasciarne il certificato di agibilità.
Ma non appena si è imbattuto nel testo dell’ordinanza non gli è rimasto altro che mettersi le mani nei capelli e segnalare il vizio normativo all’ordine degli ingegneri: “quel testo condanna le aziende a rimanere chiuse”. Rendine si chiede cosa sottintenda l’aggettivo “sismica”: “mi chiedono di verificare, nel caso di capannoni antecedenti al 20 marzo 2003, se qualcuno ha adottato nel costruire norme antisismiche non ancora previste? Oppure scambiano il ruolo dell’ingegnere da scienziato a mago chiedendogli fino a che punto possono reggere le strutture?”.
Il perito entra nello specifico, chiarendo che il concetto di agibilità sismica “non è previsto in alcun testo a disposizione dell’ordine degli ingegneri. Diverso sarebbe stato se si chiedesse una dichiarazione di agibilità, o al massimo di agibilità nei confronti di un terremoto di intensità equivalente a quello in esame”. E invece a un eventuale certificatore “si chiede in pratica di firmare un assegno in bianco, assumendosene la responsabilità”.
Questo perché “non è possibile per un collaudatore sapere come è costruito un edificio senza prima smontarlo ed esaminarlo a fondo. Servono indagini lunghe e onerose, altro che rapide”.
Già, rapide. Altro aggettivo presente nell’ordinanza, creata per favorire la “rapida ripresa” della attività produttive. Eppure il disguido tecnico era presente anche nel provvedimento adottato nel 2009, in occasione della ricostruzione in Abruzzo.
E non è finita qui. L’ordinanza numero 2 porterebbe con sé un altro ostacolo alla ricostruzione. L’allegato 1 contiene l’elenco dei comuni interessati dal terremoto del 20 maggio. Il titolare dell’attività produttiva insediata in uno di quei comuni deve chiedere la certificazione di agibilità sismica in un quadro tutt’altro che definito. “Gli imprenditori dei comuni segnalati – prosegue Rendine – devono ottenere la famigerata agibilità sismica a differenza di chi magari ha il capannone in un comune limitrofo che non ha subito danni dal sisma”. Ne consegue il rischio che fin dal primo giorno successivo al sisma le istituzioni e i sindacati chiedevano di evitare, la delocalizzazione: “tanto vale – allarga le braccia Rendine – trasferire la produzione in quell’altra municipalità, o a questo punto da tutt’altra parte”.
Qualcosa fortunatamente potrebbe cambiare già da oggi. L’ordine degli ingegneri avrebbe già segnalato l’equivoco ai vertici della protezione civile e già oggi, nel decreto al vaglio dalla presidenza del consiglio, dovrebbe essere inserita una norma esplicativa che risolva il clamoroso abbaglio.
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