Una sentenza notificata il 20 luglio 2026, trenta giorni per fare appello. A contare sul calendario verrebbe il 19 agosto, ma la scadenza è lunedì 21 settembre: agosto non si conta e il trentesimo giorno cade sabato 19, quindi slitta. Queste regole stanno soprattutto nell’art. 155 del codice di procedura civile.
Il primo giorno non si conta, l’ultimo sì
Il giorno in cui ti arriva l’atto resta fuori: se la notifica è del 2 marzo, un termine di 30 giorni parte dal 3.
Domeniche e feste rientrano nel conteggio. Cambia qualcosa solo se la scadenza cade proprio lì: in quel caso passa al primo giorno seguente non festivo. Sono festive le domeniche e i giorni fissati dalla legge 260/1949, compreso, dal 2026, il 4 ottobre (legge 151/2025).
Il sabato conta come giorno lavorativo. Per gli atti da compiere fuori dall’udienza, come appelli e depositi, una scadenza di sabato passa però al primo giorno seguente non festivo.
I termini a mesi seguono il calendario comune e scadono nel giorno del mese finale con lo stesso numero di quello iniziale. Se quel giorno non esiste, come il 31 febbraio, la scadenza è l’ultimo giorno del mese.
Dal 1° al 31 agosto i termini si fermano
L’art. 1 della legge 742/1969 sospende di diritto il decorso dei termini processuali dal 1° al 31 agosto. Fino al 2014 la sospensione arrivava al 15 settembre: dal 2015 si ferma a fine agosto.
Nei termini a giorni, quelli di agosto non si contano. Con una sentenza notificata il 10 luglio 2026 e 30 giorni per l’appello, dall’11 al 31 luglio passano 21 giorni e i 9 che mancano portano a mercoledì 9 settembre 2026.
Se il termine comincia durante agosto, parte dal 1° settembre. Un termine di 20 giorni che decorrerebbe dal 12 agosto 2026 arriva a domenica 20 settembre, quindi scade lunedì 21.
Il calcolatore dei termini processuali fa questi conti e mostra i passaggi con le norme.
Le cause per cui agosto conta
La sospensione non vale per le controversie di lavoro e di previdenza. Non vale nemmeno per le cause elencate all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario: alimenti, procedimenti cautelari, amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, ordini di protezione contro gli abusi familiari, sfratto, opposizione all’esecuzione e cause dichiarate urgenti. E non vale per i procedimenti del codice della crisi d’impresa.
La sospensione riguarda inoltre solo i termini processuali: i 60 giorni per impugnare un licenziamento (art. 6 della legge 604/1966) corrono anche in agosto. Le esclusioni principali sono nella guida alla sospensione feriale e ai casi in cui non si applica.
Tre termini ricorrenti
- Appello: 30 giorni dalla notificazione della sentenza (artt. 325 e 326 c.p.c.).
- Sentenza non notificata: 6 mesi dalla pubblicazione (art. 327 c.p.c.). Se il periodo attraversa agosto si aggiungono 31 giorni.
- Opposizione a decreto ingiuntivo: 40 giorni (art. 641 c.p.c.), contati dalla notificazione del decreto.
Per il decreto ingiuntivo il giudice può ridurre o allungare il termine per giusti motivi: controlla quello indicato nel decreto.
Per rifare i conti
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