Cronaca
9 Giugno 2026
Pubblicate le motivazioni della sentenza di condanna a 28 anni per padre e figlio: "Non è stato un qualcosa di estemporaneo, improvviso e non organizzato. Volevano eliminare Buzzi e Piccinini"

Big Town. La Corte: “Fu un agguato. I Di Gaetano volevano uccidere”

di Davide Soattin | 5 min

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Sessantaquattro pagine per spiegare come padre e figlio – “volontariamente e d’accordo fra loro” – abbiano deciso di aggredire violentemente il 43enne Davide Buzzi e il 23enne Lorenzo Piccinini, uccidendo il primo e ferendo gravemente il secondo. Sono quelle scritte e depositate dalla Corte d’Assise del tribunale di Ferrara – presidente Piera Tassoni, giudice estensore Giovanni Solinas – per motivare la sentenze di condanna in primo grado a 28 anni di carcere inflitte nei confronti di Vito Mauro e Giuseppe Di Gaetano.

Entrambi erano finiti a processo con la duplice accusa di omicidio volontario aggravato e tentato omicidio dopo la mattanza del 1° settembre 2023 all’interno del bar Big Town di via Bologna.

Nel motivare la propria decisione, la Corte parte dalla prova regina dell’intera vicenda: il video registrato dalle telecamere di sicurezza interne al locale. Le riprese, che documentano frame dopo frame l’aggressione, assumono “fondamentale significato e, ovviamente, valenza probatoria”, poiché le immagini, “estremamente chiare“, consentono di ricostruire “in modo incredibilmente chiaro e nitido” l’intera dinamica dei fatti e di accertare la responsabilità dei Di Gaetano “per entrambi i capi di imputazione” dicono i giudici.

Giudici che parlano di “palese volontà omicidiaria” degli imputati, evidenziata anche dalla preparazione deglistrumenti lesivi” poi utilizzati contro i rivali. A uccidere Buzzi – si legge – è “chiaro e innegabile” che siano stati i “plurimi, ripetuti, violentissimi” colpi sferrati da Mauro Di Gaetano con un lucchetto. Analogamente, le ferite riportate da Piccinini, “se non curate, avrebbero determinatocon sicurezzala morte“, considerato che i colpi inferti con il coltello e con lo stesso lucchetto erano diretti verso organi vitali.

Allo stesso modo la Corte ritiene “evidente” il dolo di entrambi nei confronti di Buzzi e Piccinini. Per Mauro Di Gaetano, l’intenzione omicidiaria emerge dai ripetuti colpi inferti alla vittima, colpita “oltre trenta volte” al volto e alla testa anche quando era già a terra; per Giuseppe Di Gaetano, invece, dal fatto di aver attinto Buzzi “più volte e anche in una zona potenzialmente vitale” con coltello, provocandogli lesioni al dorso e al collo e lasciandolo “sanguinante e in affanno” prima dell’aggressione finale compiuta dal figlio coimputato.

Da qui anche il riconoscimento dell’aggravante della crudeltà: secondo la Corte d’Assise, infatti, i colpi inferti a Buzzi quando era ormai “impossibilitato a difendersi” integrano una condottasicuramente eccedente a quanto necessario per causare la morte della vittima e tale, quindi, da mostrare un eccessivo e, appunto, crudele accanimento sul corpo della persona offesa“, lasciata, inoltre, agonizzante sul pavimento fino all’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari del 118 all’interno del locale di via Bologna.

La Corte non ha dubbi nemmeno sull’integrità psichica di padre e figlio: entrambi, al momento dei fatti, ritenuti “pienamente capaci d’intendere e di volere“. E a riprova di ciò viene sottolineato come quando accaduto non sia stato un qualcosa di “estemporaneo, improvviso e non organizzato” ma “una sorta di agguato“. Per l’Assise, infatti, i due imputati hanno “predisposto mezzi offensivi e tenuto una condotta ben preparata, coordinata e adeguatamente finalizzata all’eliminazione fisica delle due persone offese“.

Quanto alla mancanza della legittima difesa, i giudici evidenziano come Buzzi e Piccinini siano stati colpiti “più volte” quando erano “disarmati” e in “difficoltà o inermi” e che, in quel momento, “non vi era alcun pericolo di aggressione” né per i Di Gaetano né per i loro beni. Al contrario, gli imputati “potevano agevolmente allontanarsi, anche uscendo facilmente dal locale, evitando di infierire e accanirsi su di loro“. Le immagini video acquisite dagli inquirenti e riprodotte in aula durante l’istruttoria dibattimentale mostrano invece “esclusivamente e inequivocabilmente” i due imputati intenti ad aggredire e infierire sulle persone offese, “senza alcuna remora” e “in mancanza, appunto, di ogni loro reazione violenta” viene spiegato nelle motivazioni della sentenza.

Un comportamento “del tutto sproporzionato” che la Corte utilizza per motivare la mancata sussistenza dell’attenuante della provocazione. Buzzi e Piccinini avevano sì avuto una “condotta provocatoria, minacciosa e lievemente lesiva”, essendo andati al Big Town con una tanica di liquido infiammabile per dare inizio a un primo momento di aggressione. Ma, pur avendo costituito il movente dell’azione dei due imputati, quella condotta “non giustifica” tuttavia la reazione di padre e figlio, che – scrivono i giudici – si è manifestata come “continua, ripetuta e attuata anche mentre le persone offese si trovavano in una situazione di pacifica ed evidente impotenza“, risultando pertanto “sicuramente sproporzionata“.

La sentenza ha comunque ritenuto di riconoscere le circostanze attenuanti generiche, giudicate equivalenti rispetto all’aggravante della crudeltà. Pur rilevando che il comportamento degli imputati nel corso dell’intero procedimento “non è stato caratterizzato da piena e leale collaborazione, essendovi state varie e plurime omissioni e ammissioni parziali”, i giudici evidenziano come risulti “pacificamente” che Buzzi e Piccini abbiano inizialmente tenuto “una condotta minacciosa e aggressiva”, cui era seguita una “ingiustificata reazione dolosa omicidiaria e lesiva dei Di Gaetano”.

Questi ultimi però avevano contattato le forze dell’ordine e avevano “anche contribuito, almeno parzialmente, alla ricostruzione dei fatti, fornendo le immagini del sistema di videosorveglianza interno del locale”. Ma non solo, nel valutare il bilanciamento delle generiche con l’aggravante, la Corte d’Assise del tribunale di Ferrara ha anche tenuto conto dello “stato emotivo” che padre e figlio stavano vivendo in quel momento, “almeno di preoccupazione e tensione“, pur non incidendo – come hanno spiegato i giudici dopo la perizia psichiatrica – sulla loro capacità di intendere e di volere.

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