Cronaca
21 Giugno 2026
L'imprenditore ferrarese Massimo Veronesi fu indagato e poi archiviato dopo l'esposto dell'ex vicesindaco. Il terzo grado chiede di riesaminare gli estremi della calunnia a carico dell'esponente leghista

Denunciò Naomo dopo l’esposto del campo nomadi: la Cassazione riapre il contenzioso

di Davide Soattin | 3 min

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Naomo: “Ferrara è la mia città. Nessuna sentenza potrà cambiarlo”

"I progetti sono ancora lì, le idee non sono andate da nessuna parte. Ferrara è ancora la mia città e io sono ancora un politico di strada. Nessuna sentenza, nessuna sospensione, nessun avversario potrà mai cambiarlo". Sono le parole che Nicola Lodi utilizza per il rientro in politica dopo aver scontato la 'squalifica' di 18 mesi da ogni carica amministrativa dovuta all'applicazione della Legge Severino

Con un’ordinanza pubblicata lo scorso 15 giugno, la Corte di Cassazione ha disposto un nuovo esame della controversia tra l’ex vicesindaco Nicola Lodi e l’imprenditore ferrarese Massimo Veronesi, coinvolto anni fa in un’indagine – poi archiviata – che era nata da un esposto sulla gestione del campo nomadi di via delle Bonifiche a Pontelagoscuro.

Nel documento risalente al 2017, Naomo aveva segnalato presunti illeciti nella gestione pubblica e amministrativa da parte del Comune di Ferrara, all’epoca dei fatti governato dalle forze di centrosinistra.

In particolare, secondo quanto aveva sostenuto l’esponente della Lega, il Comune e la Regione Emilia-Romagna avrebbero sostenuto ingenti spese a favore di una serie di professionisti per la realizzazione di opere mai compiute e per la fornitura di servizi che non sarebbe mai stati erogati.

Tra i soggetti indicati figurava anche Veronesi, titolare di una ditta individuale di fornitura di gas liquido, che venne successivamente indagato dalla Procura di Ferrara per ipotesi di truffa e frode nelle pubbliche forniture. L’inchiesta, però, fu archiviata dopo circa due anni.

Ritenendo di essere stato accusato ingiustamente, il 10 aprile 2019, Veronesi avviò quindi una causa civile chiedendo il risarcimento dei danni per una presunta calunnia. Ma in primo grado il tribunale di Ferrara respinse la domanda, ritenendo insussistenti gli elementi costitutivi del reato.

La vicenda arrivò così davanti alla Corte d’Appello di Bologna che, diversamente, l’11 giugno 2024, riconobbe la sussistenza della condotta calunniosa da parte di Nicola Lodi, pur negando a Veronesi il risarcimento per mancanza di prova diretta dei danni patrimoniali e morali subiti.

Su quest’ultimo punto però è intervenuta la Cassazione, evidenziando come i danni possono essere dimostrati anche attraverso presunzioni e indizi, come le spese sostenute per la difesa legale, la perquisizione subita nella propria azienda e la risonanza mediatica dell’indagine.

Allo stesso tempo, i giudici di terzo grado hanno accolto il ricorso incidentale che contestualmente era stato presentato da Nicola Lodi, ritenendo insufficiente la motivazione con cui la Corte d’Appello aveva affermato l’esistenza del reato di calunnia.

I magistrati bolognesi infatti avevano fondato la presunta calunnia sul mancato approfondimento da parte dell’ex vicesindaco della documentazione relativa a Veronesi prima di presentare dell’esposto ma, secondo i giudici supremi, una simile condotta può integrare al più una forma di negligenza o superficialità, ma non dimostra di per sé il dolo richiesto per il reato di calunnia, che presuppone la consapevolezza di accusare una persona innocente.

Per questo la sentenza è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Bologna, che dovrà riesaminare la questione e motivare in modo più approfondito sull’elemento soggettivo del reato, stabilendo anzitutto se sussistano effettivamente gli estremi della calunnia. Solo in caso di risposta positiva potrà essere affrontata la questione dell’eventuale risarcimento dei danni richiesto da Veronesi.

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