Cronaca
22 Gennaio 2014
Validità spostata al 31 luglio per interventi su immobili privati danneggiati dal terremoto

Sisma, proroga semplificazioni ed esenzioni

di Redazione | 3 min

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terremoto ferrara 3Resteranno valide ancora fino al 31 luglio prossimo le semplificazioni procedurali e le esenzioni dal pagamento degli oneri sugli atti previste dall’Amministrazione comunale per l’esecuzione degli interventi di ristrutturazione degli immobili privati danneggiati dal sisma del maggio 2012. Per agevolare e accelerare le opere di ricostruzione e miglioramento sismico programmate dai ferraresi, la Giunta municipale ha infatti deciso di prorogare ulteriormente i propri provvedimenti, adottati all’indomani del terremoto, in materia di semplificazioni procedurali, esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria, esonero dal contributo di costruzione, dal Cosap e dalle “spese per l’atto”.

Queste in dettaglio le misure che resteranno in vigore fino al 31 luglio 2014 (estratto dalla delibera di Giunta comunale):

“- DIRITTI DI SEGRETERIA: Esenzione dal versamento dei diritti di segreteria per tutti i titoli, comprese le comunicazioni e le eventuali autorizzazioni preventive di competenza di questa Amministrazione, relativi all’esecuzione di lavori conseguenti ai danni provocati dal sisma.

Esenzione dal versamento dei diritti di segreteria per le relative pratiche di “chiusura lavori”, quali le comunicazioni di fine lavori e le conformità edilizia e agibilità.

Esenzione dal versamento dei diritti di segreteria per le domande di accesso agli atti di pratiche edilizie, finalizzate alla presentazione dei titoli per opere conseguenti ai danni causati dal sisma.

– ONERI: Esenzione totale dal versamento del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione), contributi aggiuntivi per attività produttive (D+S) relativamente a lavori di ristrutturazione e ricostruzione a seguito dei danni causati dal sisma.

– COSAP: Totale esenzione dal canone di occupazione di suolo pubblico per installazione di aree di cantiere, impalcature e transennamenti. Per ottenere tale esenzione, l’utente si avvale della medesima documentazione prodotta per le “deroghe per le attività produttive” di cui al punto successivo, da prodursi in allegato all’istanza relativa all’occupazione di suolo.

– DEROGA PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE: Parimenti possono beneficiare delle agevolazioni sopra descritte gli opifici industriali e/o gli edifici che non sono danneggiati ma che possono ospitare momentaneamente edifici e attività produttive, anche situate in altri comuni della Provincia rispetto a quelli della produzione originaria che sono stati danneggiati. Si potrà presentare una SCIA edilizia, anziché il normale Permesso di Costruire, per adeguare l’edificio ad ospitare l’attività produttiva, accompagnata da idonea asseverazione che dimostri l’idoneità dell’edificio ad ospitare provvisoriamente l’attività colpita dal sisma.

L’autorizzazione potrà essere rilasciata anche in deroga alla destinazione urbanistica di zona, ad esclusione delle zone agricole e per un periodo limitato nel tempo, al massimo per 12 mesi, prorogabile solamente per casi di particolare necessità da documentare. Anche per questi casi sarà applicato l’esonero di qualsiasi onere.

Le esatte procedure per l’adattamento e la successiva gestione dell’immobile saranno in seguito definite anche con gli altri uffici pubblici competenti per le autorizzazioni ambientali, sanitarie e di sicurezza.

– A prova della ricorrenza delle condizioni per usufruire delle agevolazioni di cui sopra, è richiesta una integrazione, vistata anche dal proprietario, dell’asseverazione prevista dalle norme, con cui il tecnico incaricato descrive i danni causati dal terremoto, completa di idonea documentazione fotografica.

– In considerazione della straordinarietà dell’evento, si dispone che i lavori conseguenti ai danni provocati dal terremoto possano essere eseguiti immediatamente, salva la necessità di presentare, nei trenta giorni successivi, il titolo o la comunicazione prescritti dalla normativa vigente, anche nei casi in cui non ricorrano condizioni di pericolo per l’incolumità delle persone derivanti da motivi statici”.

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