Cronaca
28 Febbraio 2018
Il decreto di archiviazione chiude la vicenda sulle presunte omissioni del comando dei carabinieri

Il giudice: “L’unico responsabile della morte di Verri è Igor”

di Redazione | 4 min

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C’è un unico responsabile della morte di Valerio Verri: Igor, vale a dire il killer serbo Norbert Feher, alias Igor Vaclavic. Lo afferma il giudice Carlo Negri nell’introdurre le sette pagine di motivazioni del decreto con cui archivia definitivamente l’esposto dei figli della vittima.

Per il gip l’assassinio, per quanto  “tragico ed inaccettabile”, non può essere ricondotto a un nesso si causalità con “la ritenuta omissione di comunicazione da parte degli organi di polizia giudiziaria di dati inerenti la sua probabile posizione, agli organi deputati a tutelare la sicurezza pubblica”.

Nel rispondere all’ipotesi avanzata da Francesca ed Emanuele Verri tramite il loro avvocato Fabio Anselmo, il gip rileva che non si può parlare di omessa tempestiva informazione in capo al comando dei carabinieri di Ferrara per due ragioni fondamentali.

La prima è che il comandante provinciale dei carabinieri (“o comunque l’ufficiale di polizia giudiziaria detentore di tali informazioni” circa la presenza di Igor nel Mezzano), anche se il killer si fosse trovato “in quel tempo, in quel luogo o in quell’area”, non aveva l’obbligo di darne notizia al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza o al prefetto o al questore. Il giudice ricalca la memoria del pm e distingue tra funzioni di polizia: amministrativa, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria. In quest’ultimo ambito opera “un complesso, particolare e dettagliato ‘trattamento’ normativo comprensivo di norme tese a tutelarne la segretezza” delle indagini. E in ogni caso, “nel caso che ci occupa, deve escludersi che vi fosse una condizione di specifico, concreto ed attuale pericolo che quel giorno e in quel luogo qualcuno potesse essere aggredito o addirittura ucciso dal ricercato”.

La seconda ragione attiene alla possibilità di evitare la morte di Verri grazie a una tempestiva comunicazione condivisa in sede di Comitato provinciale per la sicurezza. Anche ipotizzando che il comando provinciale dei carabinieri fosse stato effettivamente a conoscenza della presenza del fuggiasco “non già nella area di diverse centinaia di chilometri quadrati interessate dai delitti attribuiti ad Igor, bensì esattamente nell’agro di Portomaggiore”, cosa avrebbe dovuto o potuto fare? “Per tentare di perimetrare – questa la domanda retorica del gip – la tipologia dei soggetti potenzialmente interessati da divieti o restrizioni collegati alla condizione di pericolo occorre ulteriormente rispondere ad un’altra domanda: che genere specifico di pericolo era lecito/doveroso ipotizzare all’epoca?”.

Seguono esempi che dovrebbero far capire l’impossibilità di prevenire l’evento “tragico ed inaccettabile”: tutti “bersagli compatibili”, secondo il magistrato, “con le primarie esigenze di cura, sostentamento e di garanzia, di nascondimento e fuga” di Igor.

Ecco allora che il killer avrebbe dovuto, seguendo la logica del decreto, “aggredire qualche farmacia o qualche medico per ottenere farmaci e cure, o aggredire qualche spaccio di alimentari per nutrirsi, o introdursi con la violenza in qualche magazzino o allevamento o abitazione per recuperare vettovaglie, danaro, vestiario, o rubare qualche automezzo o rapinando qualche stazione di servizio per rifornirsi di carburante, ecc.”.

Questo per spiegare come “gli scenari logicamente, ragionevolmente e strategicamente ipotizzabili sarebbero stati talmente ampi e vari da far sorgere, da un lato, la legittima domanda circa la sussistenza di effettive ed efficaci forme di prevenzione ipotizzabili e, dall’altra, da far decadere i tristissimi fatti occorsi che hanno portato alla morte di Verri ad un livello di prevedibilità “ex ante” certamente assai meno elevata rispetto a quanto la famiglia pare ritenere”.

Negri chiude con una ulteriore domanda: se davvero il comando provinciale dei carabinieri fosse stato a conoscenza della “presenza del fuggitivo nei luoghi in cui poi egli ha agito con tanta brutale violenza”, per quale “inesplicabile motivo i detentori di una informazione così preziosa non avevano, alla vigilia degli accadimenti, immediatamente attivato una massiccia azione mirata alla cattura del latitante? E’ forse logico, ragionevole, sensato ipotizzare che Polizia di Stato, Carabinieri o chiunque altro avesse indossato un divisa non si sarebbe immediatamente attivato per presidiare l’area se avesse veramente saputo dove si poteva trovare il ricercato?”.

La risposta per il giudice è sin troppo ovvia: “perché, evidentemente, fino a che non si è consumato quell’orrendo omicidio, la possibile presenza del latitante in quel territorio avrebbe potuto essere solamente una (ragionevole ma generica) ipotesi di lavoro, perché solamente con l’omicidio del sig. Verri gli inquirenti hanno avuto la certezza che egli si fosse trovato in quel luogo in quel giorno a quell’ora”.

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