Don Walter Mariani è stato condannato a otto mesi per subornazione di testimone. La testimone è la donna che avrebbe violentato anni prima. Le avrebbe offerto la cifra di tremila euro per convincerla a ritirare la denuncia e a ritrattare la versione dello stupro. Per quella violenza il sacerdote è già stato condannato a cinque anni in primo grado e a sette e mezzo in appello (si attende il processo in Cassazione).
Don Mariani, 69 anni, è parroco di San Leonardo, parrocchia della diocesi di Mantova, che per anni ha tenuto una comunità di recupero di tossicodipendenti e inseguito anche una casa di accoglienza, la Casa di Ruth. Qui era ospite la parte offesa, una donna di 43 anni, di nazionalità romena. Secondo la tesi di accusa, sposata almeno in parte dal giudice Silvia Giorgi (il pm onorario Renzo Simionati aveva chiesto due anni), prima del processo per violenza sessuale di Mantova il sacerdote incontrò la sua vittima a Copparo, in “zona neutra”, per tentare di “corromperla”.
In dibattimento la sua accusatrice, visibilmente e comprensibilmente confusa, ha fornito versioni contraddittorie sulla scansione temporale di quell’incontro. Su queste promette di puntare l’appello che il difensore del don, l’avvocato Sandro Somenzi, anticipa già di voler percorrere.
“La teste alla base dell’accusa ha reso in aula tre dichiarazioni tra loro contrastanti – spiega il legale -: ha collocato l’episodio che secondo il mio assistito non è mai avvenuto in tre momenti di versi. Prima dell’udienza del processo di Mantova, nell’aprile 2009; poi nell’estate del 2008 e infine a giugno 2007. Mi chiedo quale di queste tre versioni è andato a scegliere il giudice per pronunciarsi”.
Secondo don Mariani la donna, che seguiva un suo programma di recupero per ex prostitute, lo denunciò per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, allora in scadenza. La pretesa inattendibilità della vittima si affianca a un problema tutto giuridico: “il reato di subornazione – aggiunge Somenzi – esiste solo se, nel momento in cui sarebbe stato compiuto, la persona offesa aveva la qualità di testimone”. Prima di allora il difensore contesta che la qualità di “testimone” potesse ricadere sulla persona offesa. E “di conseguenza, venendo a mancare questa peculiarità oggettiva, cade anche il presupposto del reato contestato”.
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