E’ durata solo un paio di giorni la tregua a Ferrara delle polveri sottili. Le previsioni Arpae indicano ancora per il 4 e 5 marzo il superamento della soglia di legge giornaliera, quindi torneranno in vigore le restrizioni per veicoli e riscaldamenti che dal 20 febbraio sono state interrotte solo il 2 e 3 marzo.
Si tratta delle misure emergenziali disposte dalle normative regionali per la tutela della qualità dell’aria e stabilite dall’ordinanza del sindaco di Ferrara in vigore dal 19 gennaio al 30 aprile. La previsione è emessa da Arpae con proprio Bollettino (in uscita ogni lunedì, mercoledì e venerdì) sulla base di un sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell’aria (il bollettino è consultabile alla pagina: https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali).
Pertanto nelle due giornate del 4 e 5 marzo, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, alle limitazioni della circolazione già previste dal lunedì al venerdì, nell’area del centro abitato di Ferrara (escluse le strade ‘corridoio’) per i veicoli più inquinanti, si aggiungeranno quelle per i veicoli diesel euro 4. Previste anche ulteriori misure relative all’abbassamento del riscaldamento all’interno degli edifici e al divieto di combustione all’aperto.
La prossima uscita del Bollettino regionale Arpae è prevista per venerdì 5 marzo 2021.
DETTAGLIO DEI PROVVEDIMENTI IN VIGORE il 4 E 5 MARZO
– il divieto di circolazione nella fascia oraria 8.30 – 18.30 per tutti i veicoli a benzina fino a euro 2, i DIESEL FINO A EURO 4, i veicoli metano-benzina o gpl-benzina fino a euro 1 e i cicli e motocicli fino a euro 1 (in sostanza i veicoli già interessati dalle limitazioni ordinarie più i diesel euro 4).
– il potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore e sul rispetto delle altre misure;
– la riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive.
SONO INOLTRE VIETATI
– la sosta con motore acceso per tutti i veicoli;
– lo spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe, fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;
– qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc..), incluse le deroghe previste dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria;
– l’utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con classe emissiva < a 4 stelle.
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