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Da destra: Francesca Savini, Catia Pignatti, Cristina Coletti, Federico Soffritti e Francesco Carità Traspadano
Mancano i presupposti per adottare il provvedimento richiesto. Per questo motivo il Tar dell’Emilia Romagna ha respinto il ricorso presentato dai consiglieri comunali del Pd per chiedere la sospensione in via cautelare della commissione d’indagine sul sistema degli affidi dei minori in città.
La notizia è stata data nel primo pomeriggio di giovedì in conferenza stampa dall’assessora Cristina Coletti e dalla presidente della commissione Catia Pignatti (con loro anche i consiglieri Francesca Savini, Federico Soffritti e Francesco Carità Traspadano).
Secondo il Pd la commissione aveva una composizione nettamente sproporzionata e penalizzante nei confronti dell’opposizione, in più prevedeva la partecipazione con diritto di voto del sindaco o di un assessore, in questo caso Coletti, con deleghe proprio sulla materia oggetto dell’indagine.
Per i giudici amministrativi, si legge nell’ordinanza pubblicata il 28 gennaio, “ad un sommario esame, i motivi dedotti non appaiono supportati da sufficiente fumus boni iuris (avuto riguardo al fatto che – allo stato – la commissione in esame non è più operante)”.
Il Tar ha dunque respinto la domanda cautelare, condannando i ricorrenti (Aldo Modonesi, Ilaria Baraldi, Simone Merli, Davide Bertolasi, Francesco Colaiacovo, Caterina Ferri, Deanna Marescotti, rappresentati in giudizio dall’avvocato Valentina Bordonaro) al pagamento delle spese.
L’avvocato Edoardo Nannetti del servizio affari legali del Comune spiega in una nota che “nel decidere sulla domanda cautelare il collegio deve valutare l’esistenza di due presupposti: il fumus boni iuris, cioè l’apparente fondatezza del ricorso ad un sommario esame dei motivi proposti, ed il periculum in mora, cioè il pericolo dio danno grave qualora si portasse ad esecuzione il provvedimento pur in pendenza di giudizio”.
I giudici amministrativi, osserva ancora il legale, hanno ritenuto “che i pretesi vizi dell’atto introdotti con il ricorso appaiono infondati” e specifica che la frase inserita tra parentesi, seppure sembri fare riferimento alla carenza del fumus, indica invece “una situazione di mero fatto creatasi in corso di causa e, cioè, il fatto che la commissione al momento della camera di consiglio non è più operante in quanto scaduto il termine di durata previsto dalla stessa delibera istitutiva” e ciò “fa venir meno anche il presupposto del periculum in mora”.
“In definitiva – conclude il legale -, se la concessione del provvedimento cautelare richiede due presupposto (fumus e periculum) per cui la mancanza anche di uno solo determinerebbe il rigetto dell’istanza cautelare, qui il Tar ha respinto ritenendo che mancassero entrambi i presupposti”.
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