Economia e Lavoro
2 Gennaio 2020
Il via dal 4 gennaio e poi fino al 3 marzo. Felloni (Confcommercio): “Sono un modo per recuperare dimensione familiare dei centri storici”

Nuovo anno, tempo di saldi

di Redazione | 3 min

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Con il nuovo anno arriva anche il periodo dei saldi invernali che in Emilia Romagna scatteranno fra qualche giorno, da sabato 4 gennaio fino e perdureranno fino a martedì 3 marzo.

Secondo le stime dell’ufficio studi nazionale di Confcommercio il volume d’affari previsto in Italia per i saldi è intorno ai 5 miliardi di euro interessando all’incirca 15 milioni di famiglie con una spesa pro capite stimata intorno ai 140 euro (324 a nucleo famigliare secondo i parametri Istat).

“I saldi rimangono il momento più atteso perché quest’occasione è l’opportunità di poter avere sconti importanti mantenendo un eccellente rapporto qualità/prezzo anche su capi importanti (abiti, cappotti, camicie, giacconi, pantaloni, piumini ed ancora maglieria, calzature, accessori e pelletteria) magari riuscendo a conquistare la griffe ambita ad un prezzo molto vantaggioso – osserva Giulio Felloni presidente provinciale di Ascom Confcommercio Ferrara e Federazione Moda Italia -. Le vendite di fine stagione sono anche un modo per poter recuperare la dimensione familiare dei centri storici, passeggiando in un contesto monumentale che nel capoluogo così come in provincia offre spunti suggestivi con una rete di negozi di vicinato su tutto il nostro territorio che rappresentano qualità, competenza ed un eccellente livello di servizio”.

“Come Confcommercio – rimarca infine Felloni – ci muoviamo nei confronti delle Istituzioni per dare a tutti gli operatori le stesse regole, ma anche per valorizzare la vendita pressi i negozi di vicinato vista come un esperienza che sposa convenienza, qualità, senza mai dimenticare che i piccoli negozi sul territorio sono anche un argine al degrado”.

Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Federazione Moda Italia-Confcommercio sottolinea alcuni principi di base utili da conoscere:

1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n. 24/2002). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Oppure ancora esiste la possibilità dell’emissione di un ulteriore buono acquisto rilasciato dal negoziante e da spendersi entro 120 giorni. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
2. Prova dei capi: non c’è obbligo. È rimesso alla discrezionalità del negoziante.
3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante.
4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto praticato e il prezzo finale.

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