Definire le modalità di valutazione delle condizioni reddituali e patrimoniali per l’accesso agli indennizzi forfettari in favore degli investitori, nei casi di cointestazione delle obbligazioni subordinate, e il criterio di calcolo che verrà adottato nello stabilire l’entità dell’indennizzo forfettario se una quota del capitale relativo al titolo risulti già rimborsata dalla banca prima dell’avvio della procedura di risoluzione. Lo chiede il deputato Pd Alessandro Bratti in una interrogazione al ministro Economia e Finanze Padoan nell’ambito della procedura di risoluzione della crisi di Banca delle Marche Spa, Banca popolare dell’Etruria e del Lazio – Società cooperativa, Cassa di risparmio di Ferrara Spa e Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa.
“A seguito di complesse interlocuzioni con le istituzioni europee – spiega Bratti – è stata trovata una via compatibile con la normativa vigente per assicurare una forma di tutela verso i detentori di obbligazioni subordinate, che hanno subito l’integrale svalutazione dei loro titoli. Non risultano però specificate le modalità di valutazione delle condizioni, patrimoniale e reddituale, in relazione ai casi di cointestazione dei suddetti titoli, anche derivanti da successione; in particolare, qualora venisse considerato rilevante il cumulo dei patrimoni o dei redditi di tutti i cointestatari del titolo, in luogo dei valori personali di reddito e patrimonio, la platea dei potenziali destinatari dei rimborsi risulterebbe assai inferiore; un ulteriore motivo di incertezzariguarda l’eventualità, che va scongiurata, in cui la misura dell’indennizzo vada decurtata delle rate di rimborso del capitale già percepite dagli investitori: in particolare per le obbligazioni subordinate emesse dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, la maggior parte di queste era costituita da titoli di durata decennale, collocati in gran parte tra il 2006 e il 2007, e che dal quinto anno di corso (quindi dal 2011 o dal 2012) hanno previsto una quota di rimborso annuo a favore dell’investitore pari a circa il 20 per cento del capitale iniziale”.
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