Arriva dal tribunale di Ferrara una sentenza destinata a far discutere dottrina e giurisprudenza in tema di diritto tributario. E non solo. La vicenda, che si è risolta di recente, risale al 1996. Una donna, casalinga, presenta quell’anno una dichiarazione dei redditi congiunta assieme al marito, all’epoca titolare di una fiorente attività economica. Tra i due coniugi c’era una profonda differenza di reddito, tanto che il debito tributario della moglie era di 14.000 lire mentre quello del marito si aggirava sui cento di milioni (di lire).
Quello che è successo ed appare surreale è che, partendo da un debito di 7 euro, la signora si è vista ipotecare la propria abitazione da parte di Equitalia. “Infatti – spiega il difensore, l’avvocato Michele Minestrini del foro di Ravenna che ha seguito la causa insieme al collega ferrarese Sergio Pellizzola – la signora non sapeva che a, a causa della presentazione della dichiarazione in forma congiunta, si era così obbligata al pagamento non solo delle proprie esigue imposte, ma anche di quelle ragguardevoli del marito”.
Per cercare di salvaguardare il proprio patrimonio, la moglie aveva conferito il proprio immobile in un fondo patrimoniale. Siamo nel 2003. Nello stesso anno, alla donna viene notificata una cartella esattoriale in qualità di obbligata in solido al debito Irpef del marito.
“Il fondo patrimoniale – entra nel dettaglio l’avvocato Minestrini – è una specie di vincolo che i coniugi possono creare sui propri beni (es.: immobili, titoli di credito, beni mobili registrati) per destinarli ai bisogni della famiglia ed i beni ricompresi nel fondo patrimoniale non possono essere intaccati per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
E così, alle prime avvisaglie del tracollo finanziario del marito, la donna conferì il proprio immobile in un fondo patrimoniale per i bisogni della propria famiglia. Nonostante ciò Equitalia – in sede di riscossione delle imposte non pagate – iscrisse l’ipoteca esattoriale sull’immobile, minacciando l’imminente pignoramento. A quell’atto esecutivo si sono opposti gli avvocati Minestrini e Pellizzola, richiamando principi recentemente espressi dalla Cassazione, in base ai quali il fondo patrimoniale non è aggredibile anche per i debiti già preesistenti. Di conseguenza l’ipoteca di Equitalia sul bene conferito nel fondo è un atto di esecuzione sul bene “e come tale illegittimo – prosegue il legale -, proprio perché nel concetto di bisogni della famiglia non possono rientrare i debiti fiscali, specie se derivano dalla modalità di presentazione della denuncia dei redditi”.
Il tribunale di Ferrara – con la sentenza n. 9 del 2012 – ha accolto il ricorso della donna, ordinando a Equitalia di cancellare l’ipoteca.
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