“Un capo di imputazione schizofrenico”. Bolla così l’avvocato Piersilvio Cipolotti l’accusa di omissione di atti di ufficio nei confronti del suo assistito. È il processo Aldrovandi ter, che vede imputato l’ispettore Paolo Marino (nel settembre 2005, quando morì Federico Aldrovandi, dirigente delle Volanti della polizia). Marino è già stato condannato in primo grado nell’ambito del cosiddetto Aldrovandi bis a 1 anno per omissione di atti d’ufficio, per non aver informato dettagliatamente il pm di turno – Mariaemanuela Guerra, il magistrato allora titolare del caso – di quanto accaduto in via Ippodromo.
Il suo nome era venuto fuori nell’ambito del processo principale (quello per omicidio colposo) relativamente ai famosi brogliacci della questura, per non averli trasmessi alla procura.
A suo tempo, però, in fase di richiesta di rinvio a giudizio, il pm Nicola Proto aveva deciso per l’archiviazione. La sua richiesta, però, non venne accolta dal gip Monica Bighetti, che ne dispose l’imputazione coatta.
In aula il primo a parlare come testimone è stato Pietro Scroccarello, allora capo della squadra mobile, che ha ricordato come nel febbraio 2007, su disposizione del questore Luigi Savina, avesse raccolto le carte della vicenda per mettere al corrente della vicenda il successore di Graziano. Fu così che venne “per la prima volta in possesso del registro degli interventi del 113, mai richiesto prima dalla procura, relativo al periodo di indagine, fino ad oggi custodito nella cassaforte dell’Unità di polizia giudiziaria”.
Il secondo teste è stato Marcello Bulgarelli, l’estensore di quei brogliacci. L’ex capoturno della centrale operativa della questura (condannato in primo grado a 10 mesi per omissione di atti d’ufficio e favoreggiamento nel processo “bis”) si è valso – essendo in attesa dell’appello) della facoltà di non rispondere.
È toccato quindi a due poliziotti in servizio presso le questure di Venezia e di Rovigo, entrambi addetti alle rispettive centrali operative, spiegare al giudice collegiale (presidente Giorgi con a latere Rizzieri e Attinà) che i registri in cui vengono annotate quotidianamente le operazioni delle volanti vengono redatti per prassi, in mancanza di direttive nazionali o di circolari interne che ne regolamentassero l’utilizzo.
Registri “tenuti per ogni evenienza – spiegano su domanda del pm -, magari per aiutare successivamente in sede di indagini”. All’incirca quello che spiegò Bulgarelli in sede di interrogatorio anni addietro: “si tratta di un adempimento secondario – come recita la trascrizione letta in aula dal giudice Giorgi -, fatto nei ritagli di tempo. Nel caso specifico (la riproduzione errata dell’intervento delle volanti e la sua cancellazione, ndr) avevo commesso un errore materiale”.
A riprova di questo l’avvocato Cipolotti ha prodotto altri esempi di brogliacci della questura, con errori e cancellazioni, quasi contemporanei di quello in discussione. Questo per provare che il registro non costituisce un atto pubblico. “E di conseguenza – aggiunge a margine dell’udienza – che non è stato commesso alcun reato: l’omissione sussiste solo in caso di atto pubblico; altrimenti è procedibile solo a querela di parte. E non è questo il caso”. Si mostra fiducioso il difensore, in considerazione del fatto che “il capo di imputazione fa riferimento all’omissione, mentre qui il capo d’accusa descrive una omessa denuncia: nel caso marino avrebbe dovuto denunciare Bulgarelli, che tra l’altro ha operato una cancellazione ai fini della verità, per correggere un precedente errore”.
Cipolotti non ha dubbi; “chiederò l’improcedibilità del giudizio, con conseguente assoluzione”.
Nel frattempo, l’udienza è stata aggiornata al 7 aprile, con l’esame di due poliziotti della questura di Ferrara addetti al 113 e l’acquisizione di altri atti. L’11 maggio è prevista la discussione.
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