Era finito davanti al giudice nonostante lo stesso procuratore che lo aveva iscritto nel registro degli indagati avesse fatto “dietrofront” chiedendone l’archiviazione. Paolo Marino è stato rinviato a giudizio per omissione.
Dopo quello per omicidio colposo, conclusosi in primo grado con la condanna a 3 anni e 6 mesi per i quattro poliziotti delle volanti intervenuti la notte che morì Federico e quella, sempre in primo grado, per altri tre poliziotti nell’ambito dell’inchiesta nata per accertare il corretto svolgimento delle indagini sulla morte del ragazzo, ora si aprirà il terzo processo collegato in qualche modo alla tragedia di via Ippodromo.
Marino era già stato condannato nell’ambito del cosiddetto Aldrovandi bis a 1 anno per omissione di atti d’ufficio, per aver omesso di informare dettagliatamente il pm di turno –Mariaemanuela Guerra, il magistrato allora titolare del caso – di quanto accaduto in via Ippodromo. In particolare Marino avrebbe taciuto – secondo l’accusa accolta dal giudice – la violenta colluttazione tra Federico e gli agenti, “limitandosi a informare il pm che il decesso sarebbe stato riconducibile a overdose e che il caso non presentava particolari difficoltà, inducendo in tal modo il pm a non recarsi sul posto e assumere direttamente la direzione delle indagini”.
Il suo nome era venuto fuori dalle aule della procura sempre a proposito di omissione d’atti d’ufficio, relativamente però ai famosi brogliacci della questura, per non averli trasmessi alla procura. La relativa richiesta di archiviazione del pm Nicola Proto, però, non venne accolta dal gip Monica Bighetti, che ne dispose l’imputazione coatta, obbligando in sostanza il sostituto procuratore ad esercitare l’azione penale.
E ieri il gip Silvia Migliori ha rinviato l’ex dirigente dell’ufficio volanti a giudizio. Il processo si aprirà a gennaio. A difenderlo ci sarà l’avvocato Piersilvio Cipolotti del foro di Padova, che aspetterà il dibattimento per “spiegare che questo reato si basa su un presupposto sbagliato”. “Oggi ho tentato di far capire che quello che può essere contestato a Marino – aggiunge il penalista – è tutt’al più l’art. 361 del codice penale, che parla di ‘Omessa denuncia di reato’: non si tratterebbe quindi di un reato di pericolo come ritiene l’accusa ma di evento. In questo caso – prosegue il ragionamento del difensore – sarebbero sufficienti le risultanze dell’Aldrovandi bis per portare all’assoluzione”.
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