Economia e Lavoro
23 Agosto 2019
Se va male, c’è un’altra possibilità… in Camera di Commercio

Nuovo codice della “crisi di impresa”: via la parola fallimento

di Redazione | 3 min

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Via la parola fallimento, che segna come una condanna per l’imprenditore. In affari può andar male, ma se accade per motivi di mercato e non per condotte illecite, allo stesso imprenditore deve essere data la possibilità di riprovarci… in Camera di commercio. A questa logica si ispira la riforma del diritto fallimentare inserita nel decreto legislativo sul nuovo Codice della “Crisi di impresa e dell’insolvenza” già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, attuando il disposto della legge n. 155, del 19 ottobre 2017.

Il provvedimento riforma in modo organico e sistematico la precedente legge fallimentare del 1942 ed entrerà in vigore decorsi diciotto mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevedendo – tra le altre cose – un forte coinvolgimento proprio delle Camere di commercio, soprattutto per le cosiddette “procedure di allerta”, in particolare nella parte del provvedimento che istituisce appositi Organismi di composizione della crisi d’impresa (Ocri) presso gli Enti camerali.

“Si tratta – ha evidenziato con soddisfazione il presidente della Camera di commercio di Ferrara, Paolo Govoni – di una procedura obbligatoria che si affianca agli attuali Organismi di composizione delle crisi, chiamando le Camere stesse a svolgere, con il supporto delle Organizzazioni di categoria, una serie di adempimenti e di attività estremamente importanti e delicati nei confronti delle aziende, finalizzati a favorire l’emersione tempestiva di un eventuale stato di crisi dell’impresa, con il contributo determinante degli organi di controllo societari o dei creditori pubblici”.

Al fallimento, dunque, si sostituisce una procedura semplificata di liquidazione giudiziale dei beni, nella quale si innesta una possibile «composizione assistita» con i creditori. L’allerta sarà attivata dalla Camera di commercio su richiesta dell’imprenditore, o d’ufficio dal Tribunale su istanza dei creditori pubblici, e punterà a una composizione con i creditori, o con alcuni di essi. L’esito negativo della procedura d’allerta sarà pubblicato nel Registro delle imprese, che certificherà la solidità finanziaria delle imprese partner o concorrenti. Nel caso in cui l’allerta sia attivata dall’imprenditore, per lui sono previsti anche vantaggi premiali, come la non punibilità penale se il danno è leggero, attenuanti per gli altri reati, sanzioni e interessi ridotti sui debiti fiscali.

“Particolare attenzione – ha concluso Govoni – riserveremo alla necessità di anticipare le procedure attraverso le quali si guarda alle condizioni reali dell’impresa, agendo preventivamente per consentire la continuità aziendale. Anche per questo, proseguiremo sulla strada della collaborazione con le associazioni di categoria e gli ordini professionali al fine di diffondere il più possibile tra le imprese la conoscenza di tale importante opportunità”.

Procede, intanto, a pieno ritmo il supporto della Camera di commercio a consumatori e piccoli imprenditori alle prese con la rinegoziazione dei propri debiti: sono, infatti, oltre 70 le procedure in corso gestite dall’Organismo di composizione delle crisi da sovradimensionamento dell’Ente di Largo Castello. Artigiani, commercianti, start up innovative, consumatori e tutti coloro che fino a ieri erano “troppo piccoli” per fallire possono, dunque, rivolgersi, nel caso si trovino ad avere un eccesso di debiti per esempio con le banche o con il fisco, alla Camera di commercio (accreditata dal Ministero della Giustizia) e proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti con un piano di rientro che cadenzi secondo le reali possibilità del soggetti, la restituzione almeno di una parte del dovuto. Il debitore, sotto il controllo del Tribunale, può, alternativamente, formulare una proposta di accordo con i creditori; chiedere la liquidazione del patrimonio o proporre – solo se riveste la qualifica di consumatore – un piano di ristrutturazione dei debiti. E mettendo a disposizione anche solo un piccolo patrimonio, potrà ottenere la liberazione da tutti i debiti pregressi, il c.d. “fresh start” (“ripartenza”, seconda “chance”).

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