Politica
21 Aprile 2021
L'amministrazione Fabbri prova a rispondere, ma inciampa nel cercare di nascondere il problema

Caos multe. Il Comune fa confusione

di Marco Zavagli | 4 min

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Il Comune di Ferrara cerca di correre ai ripari dopo la scoperta che manca la delega del sindaco a rappresentare in giudizio il comandante dei vigili o una subdelega per un funzionario.

Ma lo fa non formalizzando finalmente quella pericolosa lacuna, bensì cercando di confondere le carte con una replica abbastanza bizzarra indirizzata al nostro giornale.

La specifica arriva dalla e-mail dell’amministrazione, ma non ha alcuna firma. Si capirà in seguito perché – comprensibilmente – chiunque si sarebbe rifiutato di sottoscriverla.

In sintesi il Comune rileva che “non è vero che chi presentasse oggi ricorso contro verbali di contravvenzione al codice della strada, se li vedrebbe annullare per la mancanza di delega del sindaco al funzionario che sta in giudizio”.

La nota (che potete leggere integralmente qui) afferma che “in questo tipo di ricorsi il Comune può stare in giudizio con il patrocinio di un avvocato oppure personalmente, come parte sostanziale, in persona del sindaco o di funzionario da lui delegato. L’eventuale mancanza della delega inficia la capacità di stare in giudizio del funzionario ma non determina a priori l’annullamento del verbale: sulla base dei documenti depositati dall’Amministrazione su ordine del giudice, questi deve decidere nel merito anche nel caso in cui il Comune non comparisse in udienza”.

In secondo luogo, “la sentenza riportata ha efficacia solo sul caso deciso senza alcun effetto sanante sulle altre contravvenzioni. Inoltre si troverebbe comunque il Comune regolarmente costituito o per delega del sindaco al funzionario o per mandato all’avvocatura civica. In questa ipotesi ne deriverebbe, in caso di soccombenza del ricorrente che incautamente abbia seguito l’erroneo consiglio dell’articolo, la possibile condanna al pagamento delle spese legali oltre che della sanzione”.

“Va da sé – si premura di concludere la nota – che del tutto infondata è l’affermazione del rischio di danni per l’Amministrazione al di là del caso specifico”.

Mancava solo un “se non fosse morto, sarebbe ancora in vita” e monsieur de La Palice sarebbe soddisfatto. È fin troppo ovvio che se ci fosse la delega del sindaco il problema sarebbe risolto. È proprio questo l’allarme che abbiamo lanciato e che l’amministrazione del sindaco Alan Fabbri fa finta di non aver capito.

Ed è altrettanto lontano dal vero che l’articolo suggerisca – come prova a ipotizzare il comunicato – che la sentenza in esame abbia efficacia sanante nei confronti di precedenti multe. Nessuno l’ha detto. Né scritto. Il problema, dal quale si cerca in maniera dilettantistica di deviare – è ben altro.

E nell’articolo non c’è nemmeno confusione tra la capacità di stare in giudizio e la validità delle multe come vorrebbe il sindaco. Le multe sono ovviamente regolari e solamente a seguito di un eventuale ricorso se ne può chiedere l’annullamento. Lapalissiamo, appunto.

Veniamo ai dettagli un po’ più tecnici. Secondo gli art. 6 e 7 del D.lgs. 150/2011 la pubblica amministrazione convenuta in giudizio in seguito all’impugnazione di una multa deve depositare gli atti e i documenti a conforto dell’emissione della contravvenzione.

Spetta cioè alla pubblica amministrazione l’onere probatorio. Se non deposita gli atti e i relativi documenti, il verbale verrà annullato per mancata prova della sua fondatezza da parte della pubblica amministrazione. Dura lex sed lex.

A questo si aggiunge il fatto che la contumacia dell’ente pubblico porta come conseguenza l’impossibilità e la nullità o inesistenza dell’attività difensiva, compresa l’eventuale produzione documentale.

Altra atroce confusione arriva dalla sovrapposizione dei concetti di costituzione e comparizione della parte. La parte può costituirsi (depositando l’atto di costituzione) ma non comparire all’udienza. Ma – cosa incredibilmente sfuggita alla replica dell’amministrazione – non è questo il caso, dove invece il Comune non ha potuto costituirsi regolarmente, dal momento che il funzionario che ha sottoscritto l’atto di costituzione non era legittimato a farlo.

Perché non era legittimato? Perché mancava la delega del sindaco.

In conclusione, qui di incauto c’è solo l’assenza di una delega specifica. Alla quale non si è ancora provveduto dopo due anni.

Ma in fondo Roma non è stata costruita in un giorno.

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