Economia e Lavoro
3 Marzo 2021
Sentenza storica della Corte di Giustizia europea sul caso Tercas. Porta aperta ai risarcimenti

Carife si sarebbe salvata con il Fitd, ora è definitivo

Corte di Giustizia europea
di Redazione | 4 min

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Corte di Giustizia europeaLa Corte di Giustizia europea ha respinto l’impugnazione proposta dalla Commissione Ue contro la sentenza del tribunale europeo relativa alle misure adottate dal Fondo interbancario di garanzia dei depositi (Fitd) a sostegno di Tercas.

Tercas, così come le altre quattro banche commissariate, tra le quali Carife, si poteva salvare.

L’intervento del Fondo non sarebbe stato aiuto di Stato.

Dopo la prima conferma del tribunale europeo del 2019, ora arriva la sentenza definitiva della Cgue che chiude la questione sul provvedimento del governo Renzi del novembre 2015, che anticipò il bail-in e, attraverso al risoluzione, chiuse ogni speranza per la Cassa di Risparmio di Ferrara e i suoi 32mila risparmiatori tra azionisti e obbligazionisti.

Il tribunale – secondo la Cgue – ha correttamente dichiarato che tali misure non costituiscono aiuti di Stato in quanto non sono imputabili allo Stato italiano. Nel 2013, la banca italiana Banca Popolare di Bari (BPB) aveva manifestato il proprio interesse alla sottoscrizione di un aumento di capitale di Banca Tercas, un’altra banca italiana a capitale privato che era stata posta in regime di amministrazione straordinaria in seguito a irregolarità accertate dalla Banca d’Italia.

Tale manifestazione d’interesse da parte di BPB era tuttavia subordinata alla condizione che il deficit patrimoniale di Tercas fosse interamente coperto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Fitd), consorzio di diritto privato tra banche, di tipo mutualistico, che ha l’obbligo di intervenire a titolo di garanzia legale dei depositi in caso di liquidazione coatta amministrativa di uno dei suoi membri.

Il Fitd dispone inoltre della facoltà di intervenire in maniera preventiva per sostenere un membro sottoposto al regime di amministrazione straordinaria. Tale possibilità richiede tuttavia che sussistano prospettive di risanamento e che sia prevedibile un minor onere rispetto a quello derivante dall’intervento del Fitd a titolo di garanzia legale dei depositi nel caso di una liquidazione coatta amministrativa del membro interessato.

Nel 2014, dopo essersi sincerato che un intervento preventivo a favore di Tercas sarebbe stato economicamente più vantaggioso del rimborso dei depositanti di tale banca in caso di liquidazione coatta amministrativa, il Fitd aveva deciso di coprire il deficit patrimoniale di Tercas e di concederle determinate garanzie. Intervento speculare a quello compiuto per Carife.

Tali misure erano state approvate dalla Banca d’Italia. Ma con una decisione del 23 dicembre 2015, la Commissione europea aveva sostenuto che tale intervento costituiva un aiuto di Stato illegittimo concesso dall’Italia a Tercas e ne ha ordinato il recupero.

L’Italia, BPB e il Fitd, sostenuto dalla Banca d’Italia, hanno proposto ricorsi di annullamento contro tale decisione. E con sentenza del 19 marzo 2019, il Tribunale europeo aveva accolto tali ricorsi annullando la decisione della Commissione, con la motivazione che le condizioni per qualificare l’intervento del Fitd come aiuto di Stato non erano soddisfatte, poiché tale intervento non era né imputabile allo Stato italiano né finanziato mediante risorse statali da esso provenienti.

Rigettando l’impugnazione presentata dalla Commissione, la Corte, riunita in Grande Sezione, precisa la propria giurisprudenza in materia di imputabilità allo Stato di misure di aiuto concesse da un ente di diritto privato che non è né un organismo statale né un’impresa pubblica.

La Corte rammenta, anzitutto, che, affinché determinati vantaggi possano essere qualificati come «aiuti» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, da un lato essi devono essere concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e dall’altro devono essere imputabili allo Stato.

Per quanto concerne più specificamente l’imputabilità alle autorità italiane dell’intervento del Fitd a favore di Tercas, la Corte constata, poi, che il Tribunale non ha commesso errori dichiarando che gli indizi presentati dalla Commissione per dimostrare l’influenza delle autorità pubbliche italiane sul Fitd non permettono di imputare il suo intervento a favore di Tercas alle autorità italiane.

A tale riguardo, la Corte ritiene che il Tribunale abbia applicato correttamente la giurisprudenza secondo la quale spetta alla Commissione dimostrare, sulla base di un insieme di indizi, che le misure in questione erano imputabili allo Stato e, pertanto, non ha imposto alla Commissione un livello di prova più elevato relativamente all’imputabilità di un vantaggio allo Stato per il solo motivo che il Fitd è un ente privato.

Infine, la Corte conferma che è sulla base dell’analisi di tutti gli indizi presi in considerazione dalla Commissione, collocati nel loro contesto, che il Tribunale ha accertato un errore di diritto commesso da tale istituzione quando quest’ultima ha ritenuto che le autorità italiane avessero esercitato un controllo pubblico sostanziale nella definizione dell’intervento del Fitd a favore di Tercas.

La sentenza della Corte europea potrebbe aprire ora le porte a una sfilza di risarcimenti. Innanzitutto da parte degli enti costituiti in giudizio (Fitd, Banca d’Italia, Popolare di Bari e Stato italiano) e anche per i risparmiatori.

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