Cronaca
22 Ottobre 2020
L'utente si era visto recapitare un decreto ingiuntivo di pagamento di oltre 8mila euro di bollette, ma non aveva mai firmato un contratto

Fornitura non richiesta: vittoria di Federconsumatori Ferrara nei confronti di una società fornitrice

di Redazione | 3 min

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Federconsumatori Ferrara segnala una recentissima importante sentenza del Tribunale di Ferrara in materia di tutela del consumatore dalle forniture non richieste ottenuta dal’associazione. Come noto, è frequente il fenomeno per cui le società di gestione di servizi energetici attivano forniture a cui il consumatore non ha prestato alcun consenso, ed emettono poi le relative fatture che pervengono a domicilio dell’ignaro consumatore.

Questi i fatti in sintesi: una società energetica di primario rilievo ha emesso nei confronti di un utente un decreto ingiuntivo richiedendo il pagamento di fatture assertivamente non pagate per un importo complessivo di 8.600 euro, e relative a forniture sia di gas che di luce ad uso domestico. Il cittadino, ritenendo di non avere stipulato in realtà alcun rapporto con tale società, e impaurito per la gravosa richiesta svolta in sede giudiziaria, si è rivolto a Federconsumatori Ferrara per tutelare i propri diritti.

A questo punto gli avvocati Massimo Buja ed Ermanno Rossi, legali dell’associazione ferrarese, hanno proposto opposizione davanti al Tribunale civile di Ferrara avverso il decreto ingiuntivo, sostenendo, tra gli altri motivi, la mancanza di un contratto di fornitura energetica sottoscritto tra la società e l’utente, in quanto la compagnia elettrica aveva depositato in giudizio solo le fatture di consumo ma non il contratto alla base del presunto rapporto di somministrazione. Pertanto, secondo i legali, non vi era alcuna prova della volontà del consumatore di vincolarsi contrattualmente alla società energetica, e l’attivazione di tale fornitura, in mancanza del relativo contratto, doveva reputarsi come prestazione non richiesta ai sensi dell’art. 66 quinques Codice del Consumo.

Secondo tale disposizione, il consumatore non è tenuto a pagare alcuna prestazione economica in ipotesi di forniture non richiesta di beni, acqua, gas ed elettricità. Il Tribunale di Ferrara, con sentenza del 14 ottobre, ha attribuito ragione al consumatore, proprio in base alla circostanza per cui la società energetica non aveva depositato un contratto di fornitura intercorso tra le parti ma solo le fatture di consumo, e, pertanto, il consumatore non poteva essere ritenuto debitore in assenza di prova in ordine ad una espressa richiesta di fornitura da parte sua, anche se l’energia fosse stata concretamente erogata. Pertanto il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo impugnato e condannato la società di somministrazione anche al pagamento delle spese processuali.

Tale importante sentenza si inserisce nel solco di numerosi provvedimenti di condanna emessi dai Tribunali del territorio nazionale nei confronti di società erogatrici utenze di consumo che, di frequente, richiedono agli utenti il pagamento di fatture di consumo, anche a distanza di molto tempo, per forniture a cui l’utente non ha mai prestato il proprio consenso. Ebbene, in tali casi, il consumatore ha il diritto di non pagare le bollette in quanto l’assenza del contratto di fornitura, o di altri chiari indici documentali, rende di fatto la prestazione come non richiesta, non potendosi presumere l’esistenza del rapporto solo dalle fatture di consumo che sono documenti unilateralmente formati dal gestore e dunque non facenti piena prova circa l’esistenza del rapporto.

Tra l’altro, il fenomeno delle attivazioni di forniture non richieste è oramai oggetto da tempo di frequenti provvedimenti sanzionatori da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti delle società fornitrici di energia.

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