Politica
12 Ottobre 2019
L'Amministrazione annuncia un reclamo contro l'ordinanza del giudice. Fabbi: “Vicenda surreale”

Negata anagrafe allo straniero modello. Il Comune contro l’ordinanza del Tribunale

di Redazione | 3 min

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Il Comune di Ferrara ha presentato reclamo contro l’ordinanza emessa dal Tribunale di Ferrara che ordina agli uffici di iscrivere all’anagrafe, in via provvisoria, un richiedente asilo, nonostante il decreto Sicurezza.

Il giudice, lo si ricorderà, su ricorso promosso da un cittadino del Tagikistan, aveva chiarito che il divieto di iscrizione all’anagrafe, opposto a una particolare categoria di stranieri (i richiedenti asilo), costituisce una ingiustificata compressione del loro diritto alla residenza – che viola gli articoli 3 della Costituzione, l’art. 2 del protocollo IV della Cedu e l’art. 12 del Patto internazionale sui diritti civili e politici – e si pone peraltro in contrasto con “le esigenze di controllo sociale e sicurezza che proprio il legislatore si proponeva di perseguire”. Per questo, oltre a ordinare al Comune l’iscrizione temporanea, aveva rinviato la questione alla Corte Costituzionale per valutare la costituzionalità della norma voluta dall’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Per il sindaco Alan Fabbri si tratta di una “vicenda surreale contro la quale il Comune si opporrà in tutte le sedi possibili”. Fabbri sostiene che “il decreto Sicurezza voluto dall’ex ministro Matteo Salvini è tuttora legge ed è assurdo che un Comune che si attiene alle leggi vigenti venga obbligato da un tribunale ad agire in senso contrario in attesa di un pronunciamento della Corte Costituzionale, tanto più che l‘iscrizione anagrafica non comporterebbe particolari vantaggi per il richiedente che, oltretutto, è ancora in attesa di sapere se potrà rimanere in Italia in futuro o se sarà rimandato nel Paese d’origine”.

“L’iscrizione – afferma l’Amministrazione comunale in una nota – è stata disposta sulla base del fatto che secondo i giudici esiste un ‘pericolo imminente ed irreparabile’, tutt’altro che dimostrato in concreto e su questo aspetto il Comune ha proceduto a presentare reclamo. Secondo gli uffici legali del Comune di Ferrara, che hanno predisposto l’atto di reclamo, infatti, la sentenza, si limita a sostenere che ‘il diritto soggettivo di iscrizione anagrafica costituisce presupposto necessario per l’accesso a servizi ricollegabili all’esercizio di diritti fondamentali’. Non è stato però indicato ‘il diritto fondamentale’ in capo al richiedente asilo che verrebbe leso in concreto dalla mancata iscrizione. Il giudice, infatti, richiama ‘il diritto di richiedere la cittadinanza per naturalizzazione’ o ‘il diritto di accedere a prestazioni previdenziali o sociali vincolate alla residenza’, diritti che non risultano per nulla attivati in concreto dal richiedente asilo, nel caso trattato”.

Ancora secondo il Comune di Ferrara “la semplice enunciazione di eventuali future lesioni, peraltro indimostrate, di ‘diritti’ non può giustificare l’imposizione di un’iscrizione anagrafica da parte del giudice. Né è possibile motivare l’iscrizione anagrafica sulla base del pericolo per la salute. Il fondamentale diritto alla salute, infatti, è garantito a tutti perché il permesso di soggiorno del richiedente asilo costituisce titolo per l’assistenza sanitaria, anche in mancanza di iscrizione anagrafica”.

“Il giudice di primo grado  – conclude l’amministrazione comunale estesne – inoltre, pare non aver tenuto conto del fatto che l’iscrizione anagrafica nei registri del Comune è frutto di una valutazione di situazioni di fatto, ancora tutte da verificare nel caso concreto, visto la domanda iniziale del richiedente asilo fu dichiarata non ricevibile. Mancando qualsiasi istruttoria sulla domanda di residenza anagrafica del richiedente asilo, il provvedimento di imposizione dell’iscrizione anagrafica appare del tutto errato, per questo il Comune ha deciso di resistere ulteriormente”.

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