
L'etilometro: inasprite le sanzioni per chi guida sotto effetto di alcolici o sostanze stupefacenti
Hanno fatto discutere, insorgere le associazioni consumatori perché – alla luce di paventate riforme – gli effettivi cambiamenti rispetto al passato sembrano loro veramente minimi. Stiamo parlando delle nuove norme che aggiornano il Codice della Strada (L. 120/2010); la maggior parte di queste entreranno in vigore a partire dal 13 agosto 2010, ma alcune sono già operative dallo scorso 30 luglio, mentre per altre ancora i tempi si allungheranno in attesa dell’emanazione di alcuni regolamenti.
La Polizia Municipale di Ferrara, per venire incontro ai dubbi dei cittadini, specie in questo periodo di transizione, mette a disposizione una sorta di vademecum.
La documentazione che spiega le modifiche del Codice della Strada è stata curata dall’ufficio studi del corpo di Polizia Municipale estense e “ha lo scopo di divulgare i cambiamenti più significativi posti all’utente stradale e pertanto non è da ritenere esaustiva di tutte le novità introdotte”, specificano gli autori.
Vediamo le principali modifiche che interessano i ferraresi muniti di patente: quelle per cui anche il Web conta maggiori richieste di delucidazioni riguardano le sanzioni previste per chi guida sotto effetto di alcolici e/o stupefacenti.
Il vademecum completo pubblicato dalla Polizia Municipale è consultabile all’indirizzo www.cronacacomune.fe.it/lib/d.php?c=zFLMW.
Il legislatore è intervenuto inasprendo talune sanzioni ed inserendo nuove fattispecie negli artt. 186 (guida sotto l’influenza dell’alccol) e 187 (guida in stato di alterazion psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti), oltre all’introduzione di un nuovo art. 186 bis appositamente dedicato a coloro che guidano in stato di ebbrezza alcolica ed hanno un’età inferiore ad anni ventuno, neopatentati e conducenti professionali.
E’ stata depenalizzata la cosiddetta ebbrezza leggera, cioè non è più un reato condurre un veicolo con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l ma non oltre 0,8 g/l; in questo caso il conducente è soggetto alla sanzione pecuniaria di 500 euro, alla sospensione della patente da tre a sei mesi ed alla decurtazione di 10 punti.
Mentre continua ad essere reato guidare un veicolo con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, e pene ancor più severe per chi supererà gli 1,5 g/l, è previsto infatti l’arresto fino ad un anno, sospensione della patente e naturalmente la decurtazione punti.
Se l’ebbrezza è poi riconducibile ad un incidente stradale, il legislatore ha previsto il raddoppio delle sanzioni pecuniarie per le fattispecie depenalizzate ed il fermo del veicolo per sei mesi, mentre se il tasso alcolemico supera 1,5 g/l scatta la revoca della patente.
Il nuovo art. 186 bis ovvero l’introduzione del tasso alcolemico zero per:
· giovani di età inferiore a 21 anni, anche se alla guida di veicoli che non richiedono la patente di guida;
· neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente B;
· conducenti che esercitino di professione l’attività di trasporto di persone o cose su strada in servizio di piazza, taxi ovvero di noleggio con conducente;
· tutti coloro che si trovino alla guida di veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati;
· conducenti di autoveicoli, comprese le autovetture, che effettuino il traino di un rimorchio esclusi i carrelli appendice, quando la massa complessiva del complesso veicolare così formato superi il peso di kg 3.500. La previsione normativa è estesa, perciò, anche ai conducenti che effettuino il traino di caravan o di rimorchi T.A.T.S. quando la massa del complesso veicolare superi tale limite. A titolo di esempio rientra in questa categoria il conducente di un grande Suv o di un Camper, trainando certi rimorchi (roulotte o motoscafo), che possono essere guidati solo con la patente C o BE.
Grandi novità e pesanti conseguenze per conducenti non ancora diciottenni trovati alla guida di un veicolo dopo aver assunto bevande alcoliche, oltre alle sanzioni previste per le varie fattispecie non potranno conseguire la patente di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,0 (zero) e non superiore a 0,5 g/l; mentre il termine si sposta al compimento del ventunesimo anno di età, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l.
Anche in materia di guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto stupefacenti, si registrano numerose novità. In particolare:
· è aumentato da tre a sei mesi il minimo della pena prevista per chi guida in stato di alterazione dopo aver assunto stupefacenti;
· è disposta la revoca della patente di guida quando il conducente in stato di alterazione abbia provocato un incidente stradale;
· per i conducenti di cui all’art. 186-bis (inferiori ad anni ventuno, neopatentati, conducenti professionali) le pene sono aumentate da un terzo alla metà;
· nei confronti dei conducenti di veicoli commerciali di cui alla lett. d) dell’art. 186-bis del codice, è sempre disposta la revoca della patente di guida.
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