Economia e Lavoro
16 Novembre 2018
La decisione dell'Arbitro bancario finanziario sul caso di una signora ferrarese alla quale avevano clonato il bancomat e sottratto 6mila euro mentre era in villeggiatura. Soddisfazione da Federconsumatori

Conto azzerato con un bancomat clonato, la banca deve risarcire

di Redazione | 3 min

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Un istituto di credito cittadino è stato condannato a risarcire integralmente una cliente che, dopo la clonazione della propria carta bancomat, ha visto il proprio conto corrente quasi del tutto prosciugato. È quanto ha deciso l’Arbitro bancario finanziario con il provvedimento 17582/18.

A darne notizia è Federconsumatori Ferrara, che ha assistito la signora nella controversia.

Il fatto. Unasignora residente nel territorio ferrarese al rientro da sei mesi di villeggiatura ai Caraibi ha chiesto l’estratto conto dei suoi movimenti bancari presso la sua banca, accorgendosi così che, a sua insaputa, erano stati effettuati, mediante clonazione della propria carta bancomat, numerosi prelevamenti nella località turistica per un importo pari a circa 6.000 euro, tanto che tali sottrazioni avevano determinato quasi l’azzeramento del suo conto bancario.

Allarmata della situazione, la signora ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri e ha effettuato presso la banca il disconoscimento delle operazioni sospette. Successivamente, ha richiesto all’istituto il rimborso della somma sottratta, ma qui lo scontro: la banca ha infatti replicato sostenendo che le operazioni risultavano regolarmente contabilizzate e che vi era assoluta coincidenza tra carta Bancomat e codice Pin.

A questo punto, l’utente si è recata presso l’associazione Federconsumatori Ferrara per effettuare un reclamo nei confronti dell’istituto che però non ha sortito alcun effetto, posto che la banca ha continuato a negare il rimborso. Pertanto, l’associazione attraverso i suoi legali ha inoltrato un ricorso all’Arbitro bancario finanziario, organismo stragiudiziale deputato a dirimere controversie tra gli utenti bancari e gli istituti di credito.

Nel caso in questione risultava applicabile la normativa relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno che prevede, in ipotesi di smarrimento, sottrazione od utilizzazione indebita dello strumento di pagamento , che il cliente non debba sopportare alcuna relativa perdita patrimoniale ad eccezione, in taluni casi, di una ridotta franchigia: in tali casi, dunque, la banca deve necessariamente rimborsare il consumatore salvo che non riesca a provare che questi abbia agito con dolo o colpa grave.

Pertanto, nel caso di clonazione di uno strumento di pagamento, il consumatore deve semplicemente disconoscere le operazioni contestate, mentre l’istituto bancario, per liberarsi da responsabilità, deve provare che l’utilizzo indebito dello strumento di pagamento è avvenuto a causa di un contegno talmente grave da parte dell’utilizzatore da integrare gli estremi di una straordinaria ed inescusabile imprudenza o negligenza.

Nel caso in questione, la banca, nell’ambito del procedimento arbitrale, ha omesso di produrre i log delle operazioni contestate e, dunque, non ha fornito alcuna prova in merito all’autenticazione delle operazioni. L’Arbitro bancario finanziario ha condannato l’istituto alla restituzione integrale di quanto sottratto al consumatore, e la banca ha già ottemperato alla pronuncia rimborsando l’utente di tutta la perdita.

“Federconsumatori Ferrara  – si legge in una nota dell’associazione – manifesta soddisfazione per la tutela apprestata al consumatore, e sottolinea come l’Arbitro bancario finanziario possa costituire un organismo di primaria importanza per la tutela dei diritti dei consumatori. Pertanto, in casi di clonazione o illecito utilizzo degli strumenti di pagamento, è importante contestare sin da subito l’accaduto alla propria banca di riferimento per richiedere il blocco della carta, svolgere denuncia-querela e disconoscere le operazioni sospette. Se la banca non intende rimborsare il cliente è possibile promuovere un procedimento presso l’Arbitro bancario finanziario per la restituzione integrale della somma sottratta”.

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