Cronaca
7 Agosto 2018
Alcuni chiarimenti giuridici per rispondere a uno dei dubbi che solleva più indignazione tra i nostri lettori

Spacciatori condannati e poi scarcerati, giudici e pm non c’entrano nulla

di Redazione | 4 min

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Sui quotidiani locali si legge spesso di arresti di persone a seguito di spaccio di sostanze stupefacenti. Ultimamente però queste notizie, quando riguardano cittadini extracomunitari, per lo più nigeriani, sembrano trovare maggior successo di lettura e provocano decine e decine di commenti. Sbirciandoli velocemente ci si accorge che per la maggior parte sono caratterizzati dalle lamentele conseguenti al fatto che questi soggetti la maggior parte delle volte vengono poi immediatamente rilasciati.

Ed è qui che si scatena il lettore-commentatore, il quale a seguito della mancata carcerazione preventiva, si affretta ad incolpare a turno le forze dell’ordine, i magistrati e addirittura a volte perfino gli avvocati difensori (quasi come se queste persone non avessero diritto ad essere difese).

Forse è giunto il momento di fornire al lettore comune, non tecnico forense, alcuni strumenti “rudimentali” utili affinché possa leggere queste notizie senza incorrere nel rischio di affrettarsi in giudizi che il più delle volte risultano, per lo meno affrettati.

Cominciamo col leggere l’art. 272 nel nostro codice di procedura penale che recita: “le libertà della persona possono essere limitate on misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo.” Quindi innanzitutto è bene sapere che l’applicazione delle misura cautelare, per esempio dell’arresto, è regolata dalla legge e non sottoposta al giudizio discrezionale del giudice.

Ciò significa che una persona, sia essa italiana o straniera, anche extracomunitaria (di questi tempi meglio specificare), non può essere sottoposta a misura cautelare se non è previsto dalla legge.

Il successivo articolo 273 detta le condizioni generali di applicabilità delle misure. Esso, in buona sostanza, sancisce che le stesse possono essere irrogate dal giudice solamente in presenza di gravi indizi.

L’articolo 274 dal titolo ‘esigenze cautelari‘, dispone che le misure cautelari vengano disposte solamente quando:

1) vi sia pericolo di inquinamento delle prove;
2) via sia pericolo di fuga dell’indagato, sempre che il giudice ritenga che per il reato contestato possa essere irrogata una pena superiore ai due anni;
3) oppure pericolo che lo stesso commetta un reato con l’uso delle armi o altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale, ovvero delitti di criminalità organizzata o della specie di quello per si procede. È inoltre opportuno specificare che nel caso in cui il pericolo di reiterazione riguardi reati della spessa specie (nel nostro caso in buona sostanza riguardi il pericolo che l’arrestato torni a spacciare) la misura può essere disposta solo se per quel reato è prevista una pena nel massimo non inferiore a 4 anni, e per la misura in carcere di 5 anni.

Ora nei reati di spaccio, soprattutto nei casi che hanno ad oggetto modeste quantità, il pericolo di inquinamento delle prove è spesso irrilevante.

Il pericolo di fuga invece è tangibile, soprattutto quando si parla di cittadini stranieri, magari senza una fissa dimora. Tuttavia in questo caso si deve considerare l’ulteriore prerogativa ossia che il caso concreto suggerisca una condanna a una pena superiore ai due anni. In caso contrario la misura del carcere preventivo non può trovare applicazione. Infatti, nella maggior parte dei casi gli arrestati per spaccio vengono trovati in possesso di piccole se non a volte piccolissime quantità di stupefacente.

Il comma 5 dell’art. 73 del testo unico stupefacenti (DPR 309/90 e successive modificazioni) prevede che: “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329”.

Ecco allora svelato l’arcano, quanto meno della maggior parte dei casi. Infatti dalla lettura combinata dell’art. 274, lett. c), penultimo periodo, c.p.p. e del comma V dell’art. 73 DPR 309/90 e succ. mod. apprendiamo che per esempio la misura in carcere per i casi di spaccio di minore entità non può essere disposta dal giudice, perché il fatto è punito con una pena massima di 4 anni, mentre per l’applicazione della misura cautelare è richiesta che il reato sia punito con una pena non inferiore a cinque anni.

Queste poche righe che non hanno alcuna pretenzione ulteriore, se non quella di di chiarire al lettore profano che quando un arrestato viene immediatamente rilasciato rilasciato, ciò accade perché questo prevede la nostra legge. Il lettore e ognuno di noi inoltre consideri sempre che la carcerazione preventiva rappresenta una deroga al principio importantissimo della presunzione di innocenza e che pertanto la sua applicazione deve rappresentare una extrema ratio.

Se poi si vuole contestare la disposizione normativa è tutto un altro discorso.

Sul punto mi si permetta solo una considerazione; laddove si pretendesse l’incarcerazione di tutti i soggetti trovati in possesso di piccoli quantitativi di stupefacenti, si andrebbe probabilmente incontro a una esplosione della popolazione carceraria, già notoriamente in esubero rispetto alle attuali possibilità di accoglienza delle patrie prigioni.

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