Cronaca
14 Gennaio 2023
Rigettato il ricorso in Cassazione: resta ferma la pena di 3 anni e 4 mesi emessa in Appello

Fallimento Spal 1907, condanna definitiva per Butelli

di Redazione | 2 min

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La Corte di Cassazione mette la parola fine al capitolo Spal 1907 e Butelli. Gli ermellini hanno rigettato il ricorso dell’ex patron contro la sentenza di Appello del tribunale di Bologna che, rideterminando la pena inflitta in primo grado, lo condannava a 3 anni e 4 mesi.

L’imprenditore, oggi 61enne, era stato condannato il 29 gennaio 2018 per bancarotta fraudolenta in primo grado a 4 anni. Tutto ruotava attorno alla maxi operazione fotovoltaico di Cà Leona, avviata nel 2010, e al fallimento della Spal 1907, dichiarato il 20 marzo 2014, della quale era stato amministratore legale sino al fallimento.

A Butelli era contestato il fatto che la società fallita fosse a sua volta di proprietà di due società – la Gretom al 70% e la Galdessa al 30% – il cui socio unico e legale rappresentante era sempre l’imputato, che, a partire dal 2010, ipotizza di finanziare la Spal 1907 mediante la realizzazione di un imponente impianto fotovoltaico, da far realizzare e gestire da un imprenditore del settore, Remo Turra (assolto da tutte le accuse).

Con Turra stipula una serie di contratti all’esito dei quali questi versa nelle casse della Spal 1907 oltre 3 milioni di euro, dei quali 1.367.000 vengono trasferiti nei conti correnti di due società di Butelli, la Gretom e la Etrapiris (fallite, rispettivamente, anch’esse, nel 2015 e nel 2013), con emissione di tre fatture per operazioni mai avvenute, che, pertanto, vengono annullate. Ma quella somma non viene restituita alla Spal 1907,

Altri 500.000 euro sono stati sì versati, in esecuzione di tali contratti, ma all’imputato e non alla società. A questo si aggiungevano la distrazione dalla cassa di altri 10mila euro avvenuta al momento della dichiarazione del fallimento e aver portato via attrezzature e merci dai magazzini per un valore pari a circa 380mila euro.

Nel suo ricorso Butelli contestava come motivo principale la qualificazione come atti distrattivi delle somme di danaro versate alle società Gretom ed Etrapiris. La tesi difensiva era che i pagamenti delle somme derivanti dalle fatture emesse da altre società del gruppo – delle quali tutte il ricorrente era legale rappresentante – rientrerebbero nell’ambito di operazioni infragruppo, in una logica di “vantaggi compensativi”, avendo la Spal ricevuto dalle predette società, tra il 2008 e il 2011, nonché tra il 2009 ed il 2013, finanziamenti infruttiferi per complessivi 5.463.615 euro.

Un motivo rigettato dai giudici romani, che hanno confermato così la sentenza di secondo grado rendendola definitiva.

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