Velletri. La critica era rivolta ai quattro poliziotti condannati in via definitiva per la morte di Federico Aldrovandi e non, in maniera generalizzata, alla Polizia di Stato o al Sap. È uno dei passaggi centrali delle motivazioni con cui il tribunale di Velletri ha assolto perché il fatto non costituisce reato Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, finito a processo con l’accusa di diffamazione aggravata per un commento pubblicato su Twitter. Nel post, ritenuto offensivo, aveva definito “quattro maiali” gli agenti condannati per i fatti dell’autunno 2005.
L’episodio al centro del procedimento risale al 23 settembre 2020, quando il celebre cuoco – difeso dallo studio Anselmo – ritwittò, commentando, un post pubblicato dal direttore di Estense.com, Marco Zavagli. Quel giorno, inavvertitamente, gli addetti alla raccolta rifiuti nel Comune di Ferrara, riposizionando i bidoni della raccolta differenziata, avevano coperto l’angolo di via Ippodromo in cui era stata installata l’effige in ricordo di Federico Aldrovandi. L’errore trovò rimedio in poche ore. Nel frattempo il tweet era stato ricondiviso e commentato più volte.
Tra questi anche Chef Rubio, che condì quanto scritto da Zavagli con un proprio commento: “Caro Comune di Ferrara anche se avete messo l’installazione ‘la Monnezza’ proprio a denunciare che chi uccise un ragazzino inerme furono 4 maiali della @Poliziadistato di Ferrara (@sindacato_Sap ancora in servizio) potreste far spostare i cassonetti? Grazie #AldroVive #Ovunque”. Affermazioni che successivamente furono ritenute dal sindacato Sap lesive del decoro della polizia di Stato, che si costituì parte civile nel procedimento tramite l’avvocato Valter Biscotti.
L’epiteto utilizzato da Rubio però, secondo le motivazioni della giudice Sara Vaglio che lo ha assolto, deve essere letto tenendo conto delle “verità processuali ormai acquisite” nella vicenda di via Ippodromo. Verità che l’imputato ha fatto proprie “nella formulazione della critica, la quale non era diretta contro la Polizia di Stato in quanto tale, ma contro i quattro poliziotti coinvolti nella vicenda e contro la circostanza, da lui non condivisa, che essi potessero ancora indossare la divisa nonostante il definitivo accertamento giudiziale dei fatti“. Il tribunale di Velletri esclude quindi che Chef Rubio abbia “consapevolmente voluto attribuire alla Polizia di Stato e al Sap un giudizio globalmente dispregiativo“.
A tal proposito, la giudice sottolinea come il riferimento al sindacato attraverso la “chiocciola”, nel linguaggio dei social, viene interpretato come un modo per richiamare l’attenzione del destinatario della critica, e non come la volontà di insultare l’organizzazione. Il riferimento al Sap, prosegue la giudice, appare “funzionale a contestare la posizione che, secondo l’imputato, il sindacato avrebbe assunto rispetto alla permanenza in servizio dei quattro poliziotti, e non già a degradare l’onore o il decoro del Sap o della Polizia di Stato nel loro complesso“.
Secondo la giudice, inoltre, ricorrono i presupposti del diritto di critica e anche il requisito della pertinenza viene ritenuto rispettato. Per il tribunale, infatti, la vicenda Aldrovandi conserva un “evidente interesse pubblico“, considerata la gravità dei fatti, la morte di un giovane “inerme” e il coinvolgimento di appartenenti alle forze di polizia. Un interesse dimostrato anche dalla lunga attenzione riservata alla vicenda dai media, all’interno di un “dibattito pubblico tuttora vivo“.
Quanto alla continenza, l’espressione contestata a Rubini viene definita “connotata da estrema asprezza” e da una “evidente carica polemica“. Non viene quindi considerata, in sé, un esempio di “correttezza espressiva nel dibattito pubblico“. Ma, secondo il Tribunale, è il contesto complessivo nel quale quelle parole sono state utilizzate a consentire di ricondurle nell’ambito del diritto di critica.
La sentenza sottolinea inoltre che Rubini, pur non essendo formalmente un politico né un giornalista, è un soggetto “notoriamente esposto sui social network per il proprio impegno sociale e politico“. Un elemento che, precisa il tribunale, non amplia automaticamente i confini della libertà di critica, ma contribuisce a individuare il limite della continenza nel caso concreto, considerando il messaggio come parte di una “comunicazione pubblica connotata da finalità di denuncia civile e di partecipazione al dibattito su una vicenda rilevante di interesse collettivo”.
Infine, il giudice considera il “complessivo contesto comunicativo” in cui si inserisce la vicenda, richiamando il modo in cui l’espressione finita al centro del processo ricorre nel linguaggio polemico e in rappresentazioni artistiche e grafiche, comprese alcune graphic novel, oltre che nel dibattito pubblico sviluppato negli anni intorno alla vicenda di Federico Aldrovandi. Una vicenda che, conclude il tribunale, “ancora oggi continua a suscitare interesse pubblico per la propria gravità”.
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