Attualità
13 Luglio 2026
Accolto il ricorso di due residenti contro il via libera all'impianto di telefonia mobile in via Viazza. Respinte invece le censure di Inwit contro il Piano comunale delle antenne

Antenna di Boara, il Tar annulla l’autorizzazione del Comune

di Redazione | 2 min

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Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna ha annullato l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Ferrara per l’installazione di una nuova antenna alta trenta metri per la telefonia mobile in via Viazza, a Boara, accogliendo il ricorso presentato da due residenti che avevano contestato il procedimento amministrativo seguito dall’ente.

La vicenda nasce dalla domanda presentata da Inwit il 6 giugno 2025 per ottenere l’autorizzazione a realizzare un nuovo impianto destinato a ospitare apparati di telefonia mobile. Durante l’istruttoria, quattro giorni più tardi, il Comune aveva inizialmente chiesto alla società ulteriori chiarimenti, tra cui una documentazione tecnica sulla scelta del sito e sulla possibilità di utilizzare aree pubbliche o infrastrutture già esistenti attraverso il cosiddetto “co-siting”. Successivamente era stata convocata la conferenza dei servizi, acquisiti i pareri degli enti competenti e rilasciata l’autorizzazione con alcune prescrizioni di carattere paesaggistico.

Contro quel provvedimento, lo scorso 15 gennaio, hanno proposto ricorso due residenti della zona, sostenendo, tra gli altri motivi, che l’amministrazione non avesse realmente verificato la presenza di localizzazioni alternative previste dal Piano comunale delle antenne e che l’istanza non fosse stata adeguatamente pubblicizzata durante il procedimento. Parallelamente, lo scorso 4 febbraio, anche Inwit ha presentato un ricorso incidentale chiedendo l’annullamento di alcune disposizioni del Piano comunale, ritenute troppo restrittive nella localizzazione degli impianti.

Il tribunale, accogliendo il ricorso dei due residenti, ha accertato che l’amministrazione comunale ha violato il principio dell’autovincolo: il Comune ha recepito acriticamente la domanda della società senza svolgere una reale istruttoria autonoma né motivare l’impossibilità di localizzare l’impianto in siti alternativi preferenziali (come le aree pubbliche o le strutture preesistenti per il co-siting) previsti dal proprio regolamento. È stata inoltre riscontrata la mancata pubblicizzazione dell’istanza ai cittadini, un adempimento necessario per garantire la trasparenza e la partecipazione della popolazione potenzialmente impattata.

Sul fronte opposto, invece, il Tar ha respinto integralmente il ricorso incidentale proposto da Inwit. Il collegio giudicante ha invece confermato la piena legittimità dei poteri di pianificazione del territorio in capo all’ente locale. Secondo i magistrati, i criteri previsti dal regolamento del Comune non si configurano come divieti assoluti o discriminatori – che sarebbero contrari alla legge nazionale -, ma rappresentano legittimi criteri di preferenza e di gradualità. Tali strumenti sono giudicati idonei e proporzionati per contemperare la tutela urbanistica e ambientale del territorio con il preminente interesse pubblico alla copertura del servizio di telefonia mobile.

La sentenza comporta quindi il solo annullamento dell’autorizzazione rilasciata dal Comune, che potrebbe ora dover riesaminare la pratica svolgendo una nuova istruttoria conforme ai principi indicati dal Tar, verificando in modo puntuale l’eventuale presenza di siti alternativi o preferenziali e assicurando il corretto coinvolgimento procedimentale previsto dalla normativa.

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