Il Tar dell’Emilia-Romagna ha accolto il ricorso del bar Condor di via Carlo Mayr e del Central Bar di via Risorgimento a Pontelagoscuro, dichiarando illegittime e annullando le ordinanze del sindaco Alan Fabbri che, rispettivamente da agosto e da settembre dello scorso anno, ne limitavano gli orari di apertura per la durata di un anno, dalle ore 20 alle ore 7, per “l’abituale presenza di pregiudicati“.
Per il bar Condor, lo ricordiamo, il provvedimento del primo cittadino arrivò il 25 agosto, una settimana più tardi dei fatti di cronaca che interessarono il locale quando, tra il 17 e il 18 agosto, scoppiarono due violente liti.
In una furono protagonisti da una parte Davide Buzzi, il 41enne che sarebbe poi stato ucciso al Big Town di via Bologna, il suo ‘sodale’ Lorenzo Piccinini e altre due persone, e dall’altra lo straniero da lui ritenuto responsabile della morte del suo figliastro Edoardo Bovini, scomparso per un malore fatale il 13 agosto dopo aver assunto cocaina, che gli aggravò un problema cardiaco congenito di cui già soffriva. L’uomo di nazionalità straniera, che secondo Buzzi aveva ceduto la sostanza a Bovini, si era rifugiato dentro il locale, mentre tavoli e sedie volavano, e solamente l’arrivo delle pattuglie aveva evitato che la situazione degenerasse in maniera ulteriore.
Per il Central Bar, invece, a far scattare l’ordinanza, emessa il 29 settembre, fu una rissa avvenuta il 13 settembre tra cittadini di diverse nazionalità con l’intervento delle autorità di pubblica sicurezza.
Ordinanze e provvedimenti su cui i gestori dei due bar – assistiti dall’avvocato Emilio Ricci – hanno fatto ricorso, accolto nei giorni scorsi dal collegio della sezione prima del Tar per l’Emilia-Romagna, dal momento che – scrivono i giudici nelle motivazioni della loro decisione – la norma regolamentare del Comune, che prevede le limitazioni all’orario di apertura degli esercizi di somministrazione, non risulta essere “conforme ai descritti parametri di adeguatezza e proporzionalità” rispetto a quelle che sono le “finalità di prevenzione e contrasto al degrado“.
A tal proposito, consapevole del “carattere sistemico del problema, che sembra investire l’intera area cittadina“, secondo il collegio – come si legge nel dispositivo – sarebbero necessarie “misure di carattere più ampio rispetto alle misure specifiche e puntuali, dirette a colpire solo singoli esercizi commerciali, ovvero l’adozione di ordinanze cosiddette di zona”. Questo poiché “consapevole della oggettiva gravità del problema e della notevole difficoltà per l’amministrazione comunale di pervenire a una sua ragionevole soluzione, tale da garantire la sicurezza urbana e l’esercizio delle attività commerciali e di svago che legittimamente sono insediate lungo le vie cittadine“.
Il collegio quindi, che parla “di un quadro normativo confuso e caratterizzato da una poco coerente moltiplicazione dei poteri esercitabili dal sindaco“, “non ritiene nel caso di specie la presupposta norma regolamentare impugnata conforme ai descritti parametri di adeguatezza e proporzionalità, il quale si declina nei criteri dell’idoneità, ossia dell’attitudine dei mezzi impiegati a far conseguire lo scopo perseguito, della necessità, ossia nel ricorso alla misura meno restrittiva tra quelle egualmente appropriate, e dell’adeguatezza, ossia nella prevalenza dell’interesse pubblico perseguito dall’autorità rispetto alle posizioni individuali giuridicamente protette che vi si oppongono”.
“Abbiamo finalmente ottenuto giustizia con una grande vittoria, che ci dà ragione nel merito e dichiara illegittime le ordinanze di sospensione del sindaco nei confronti dei due bar” commenta soddisfatto l’avvocato Emilio Ricci.
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