La Polizia sorprende un topo d’appartamento e un ladro nel supermercato
Due tentati furti e un rifiuto a fornire le proprie generalità. Sono tre le persone denunciate dagli uomini della Polizia di Stato tra il pomeriggio e la nottata di lunedì
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“Non lo sapevo neanche io a dire il vero che fossero rimasti lì”. Dopo giorni di silenzio il sindaco Alan Fabbri interviene sulla propria pagina pubblica sul tema delle donazioni pro Covid chieste ai ferraresi ma mai devolute all’ospedale
“Quei 50mila euro non avrebbero risolto la situazione, ma a volte anche una goccia in mezzo al mare può fare la differenza”. Michela Venturi, l’infermiera simbolo della lotta al Covid e candidata nella lista di Anselmo, non usa mezzi termini per condannare lo scandalo delle donazioni all’ospedale (mai arrivate) su conti correnti attivati da Alan Fabbri
"Spero davvero che ci sia giustizia e che i poliziotti responsabili siano radiati. Qui in Italia non va così: i poliziotti che hanno ucciso di botte mio figlio Federico Aldrovandi, condannati per omicidio, hanno avuto 6 mesi di sospensione e basta". Sono le parole che Patrizia Moretti utilizza per commentare le brutali violenze subite da Matteo Falcinelli, lo studente italiano fermato dalla polizia in Florida
Sarà l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni a valutare eventuali sanzioni nei confronti dell’amministrazione guidata da Alan Fabbri per presunta violazione della par condicio in materia di propaganda elettorale
Spunta un’altra condanna dal lungo passato giudiziario dell’attuale vicesindaco di Ferrara Nicola ‘Naomo’ Lodi. Una condanna per omesso versamento dei contributi dei suoi dipendenti.
Si tratta di una vicenda risalente. La violazione che veniva contestata a Naomo era quella dell’articolo 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983, oggi depenalizzato in sanzione amministrativa per soglie annuali inferiori a 10mila euro (questo il motivo per cui non compare nel suo pur nutrito casellario).
Da marzo a novembre 2006, per nove mesi consecutivi, Lodi “in esecuzione di un medesimo disegno criminoso – recitava il capo di imputazione -, ometteva il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei propri dipendenti”.
A quell’epoca l’esponente della Lega era titolare del salone “Acconciature Nicola”, in via Foro Boario a Ferrara. Davanti al giudice Franco Attinà, Lodi sostenne di aver corrisposto tutto quanto dovuto. La documentazione acquisita dalla procura e le dichiarazioni di una dipendente dell’Inps lo smentirono immediatamente.
Il 5 luglio 2012 arriva la condanna del tribunale di Ferrara: due mesi e 10 giorni di reclusione e mille euro di multa, oltre alle spese processuali. Il giudice si dimostra ottimista e concede la “sospensione condizionale della pena”, dal momento che ritiene che “le condizioni soggettive dell’imputato non precludono una prognosi favorevole quanto al futuro”.
Naomo ricorre in appello. Ma la difesa è debole. Il suo avvocato contesta il fatto che non vi fosse prova del pagamento delle retribuzioni. Quindi, se non era stato pagato lo stipendio, nemmeno potevano esser stati pagati i contributi. In secondo luogo il difensore di Lodi chiedeva una pena inferiore.
Il primo motivo viene immediatamente tacitato dalla Corte, che fa notare come fosse stato “lo stesso imputato ad attestare negli appositi modelli di aver versato le retribuzioni”.
Quanto al trattamento sanzionatorio, “le modalità (nove mesi consecutivi di omessi versamenti), la gravità del danno cagionato, l’intensità del dolo e dei motivi del delinquere (l’imputato ha evidentemente agito per motivi di lucro), nonché la personalità dell’imputato, valutata anche alla luce dei precedenti penali, sono tutti elementi che consentono di condividere la pena così come inflitta in primo grado”.
Infine la corte di appello si fa anche profetica, sostenendo che non può accogliere ulteriori benefici oltre alla già ottenuta sospensione condizionale, “in considerazione della non incensuratezza dell’imputato e della gravità del fatto commesso, ritenendosi, peraltro, che la concessione del beneficio della non menzione non favorisca il ravvedimento dell’imputato ed, anzi, abbia l’effetto contrario”.
La sentenza arriva il 10 gennaio 2014. I giudici Giovanni De Giorgio, Domenico Stigliano, Margherita Chiappelli confermano la condanna.
Naomo non si arrende e propone ricorso anche in Cassazione, davanti alla VII sezione penale, presidente Aldo Fiale, relatore Silvio Amoresando) denunciando l’omessa declaratoria di prescrizione. Lodi chiede l’assoluzione sostenendo che nel frattempo, dal momento del compimento del reato è ormai intervenuta la mannaia della prescrizione.
Ma la mannaia la sollevano gli ermellini. La Cassazione spiega che il reato compiuto da Naomo ha natura omissiva e si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento delle ritenute. E tale termine non era ancora maturato al momento dell’emissione della sentenza di appello per nessuna delle violazioni contestate.
Il 14 novembre 2014 il ricorso viene quindi dichiarato inammissibile, con condanna di Lodi al pagamento delle spese processuali e al versamento di altri mille euro alla cassa delle ammende.
Il giudizio, ormai definitivo, si conclude con la beffa: l’inammissibilità del ricorso preclude poi la possibilità di dichiarare l’intervenuta prescrizione dopo l’emissione della sentenza impugnata.
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