Finanza & Mercati
11 Agosto 2020

Invio corrispettivi telematici: le sanzioni per chi non si mette in regola

di Redazione | 4 min

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Lo scontrino elettronico è diventato (e diventerà sempre di più) una realtà quotidiana per tutti gli esercenti. Creato con l’intento di contrastare la piaga dell’evasione fiscale, insieme alla fatturazione elettronica, rappresenta la principale novità in campo fiscale. Lo scontrino elettronico doveva entrare in vigore a pieno regime per tutti dal primo luglio 2020. La diffusione della pandemia da Covid-19 però ha fatto slittare le date di attuazione sia dei corrispettivi telematici, che di molti altri adempimenti fiscali.

I commercianti hanno ancora un po’ di tempo (almeno fino al primo gennaio 2021) per mettersi in regola. Per facilitare la transazione dal cartaceo al digitale, la procedura è stata notevolmente semplificata. Oggi infatti è possibile inviare lo scontrino elettronico senza registratore fiscale telematico. Un bel vantaggio per tutti quegli esercenti ancora non in regola, soprattutto visto le sanzioni, alquanto onerose, previste a carico di chi non si regolarizza.

Corrispettivi telematici giornalieri: multe e sanzioni

Agenzia delle Entrate non è andata tanto per il sottile e ha previsto diverse sanzioni per chi non regolarizza in tempo la propria posizione. I corrispettivi devono essere comunicati, così come stabilito nel decreto legislativo 127/2015, articolo 2, comma 6, che cita:

“Ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

Come se non bastasse nel decreto Legislativo 471/1997, articolo 6, comma 2, è stabilito:

“Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione e’ in ogni caso pari al cento per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali”.

Anche se le disposizioni sono antecedenti all’entrata in vigore dello scontrino elettronico, valgono ugualmente anche per i corrispettivi telematici.

Quali sono le sanzioni previste per chi non si mette in regola?

Se ne contano diverse, ma le più intransigenti prevedono addirittura una sospensione da tre giorni ad un mese della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. La sanzione aumenta nel caso in cui l’importo totale dei corrispettivi superi la somma di 50,000 euro. In quest’ultimo caso la sospensione della licenza o dell’autorizzazione dell’autorità, può arrivare da uno a sei mesi.

Nonostante quindi gli esercenti abbiano a disposizione ancora un po’ di tempo per mettersi in regola, la mossa giusta da fare adesso è quella di regolarizzarsi nel più breve tempo possibile.

Le sanzioni previste per chi non si mettesse in regola sono previste anche in diverse circolari di Agenzia delle Entrate. Ricordiamo ad esempio la Circolare n °3/E del 21 febbraio 2020 e la Risoluzione n°6 del 10 febbraio 2020. In queste norme AdE specifica che, chi avesse emesso regolare scontrino elettronico, ma non avesse provveduto a trasmettere i relativi corrispettivi telematici, è sanzionabile a norma di legge.

Invio corrispettivi telematici senza registratore di cassa

Fino a poco tempo fa i contribuenti potevano inviare i corrispettivi telematici utilizzando solamente i registratori di cassa o il canale messo a disposizione da AdE.

Nel primo caso gli esercenti devono sostenere una spesa non indifferente per acquistare un registratore di cassa telematico. Si tratta di uno strumento alquanto dispendioso, che richiede costante manutenzione (non sempre disponibile) e una connessione internet stabile e fissa.

Nel secondo caso invece l’utente deve registrarsi (gratuitamente) sul portale Fatture e Corrispettivi di Agenzia, utilizzando lo SPID e poi seguire le indicazioni del sito per l’invio dei corrispettivi. Si tratta di una procedura alquanto complicata e piuttosto macchinosa, non accessibile a tutti.

L’alternativa per fortuna esiste e permette di evitare spese inutili, come quella del registratore di cassa telematico. Esiste una piattaforma che permette, una volta compilato lo scontrino elettronico di inviare la richiesta ad Ade, immediatamente. Il Fisco risponde con un documento pdf e il numero progressivo identificativo ed univoco della transazione.

L’esercente a questo punto non deve far altro che stampare il numero progressivo per consegnarlo al cliente e inviare il documento pdf per chat o mail. Semplice, pratico e veloce. Alla portata di tutti, anche di chi non ha molta dimestichezza con la tecnologia. Con questo metodo è come se fosse AdE stessa ad adempiere agli obblighi fiscali da parte dell’esercente.

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