Cronaca
14 Gennaio 2020
Depositate le motivazioni della sentenza con la quale il tribunale di Ferrara ha condannato l'operatore dell'emergenza per aver investito la giovanissima studentessa

La morte di Anna Fabbri e le colpe dell’autista dell’ambulanza nella città delle biciclette

di Daniele Oppo | 4 min

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Nella ‘città delle biciclette’, dove le due ruote spesso e volentieri non rispettano il codice della strada, l’autista dell’ambulanza che ha mortalmente travolto la piccola Anna Fabbri in quel tragico 8 aprile del 2017, avrebbe dovuto forse ancor di più essere certo che quell’attraversamento pedonale fosse sgombro davvero. Nonostante il codice rosso, nonostante le sirene e le luci d’emergenza. Nonostante le colpe della stessa vittima.

La sentenza. Il giudice Carlo Negri ha depositato le motivazione della sentenza con la quale il 15 ottobre scorso ha condannato in abbreviato a un anno di reclusione (con pensa sospesa e beneficio della non menzione) l’autista del mezzo di soccorso della Croce Rossa che investì la giovanissima Anna Fabbri nell’attraversamento pedonale che porta da via Mortara a via Bassi.

Per il giudice, anche sulla scorta di una giurisprudenza consolidata, il conducente ha “colpevolmente omesso di tenere una condotta impeditiva idonea ad evitare l’impatto, così provocando il decesso della giovane ciclista”. Questo perché, lungi dall’essere una circostanza eccezionale, l’invasione dell’attraversamento, anche in presenza di sirena e lampeggianti accesi, è un’eventualità da prendere in considerazione anche per gli operatori dell’emergenza. Ancora di più, come nel caso concreto, in orari in cui il traffico è sostenuto perché le persone rientrano a casa dal lavoro e gli studenti, come la piccola Anna, da scuola.

L’attenzione nella città delle biciclette. Ma c’è anche un altro ragionamento che il giudice fa e che riguarda il particolare contesto ferrarese. “Può apparire per certi versi illogico od irragionevole – scrive il giudicante -, ma anche una prassi comportamentale illecita o illegittima, qualora sussistente e nota all’agente […] deve entrare necessariamente tra le variabili che l’interprete deve valutare al fine di stabilire la sussistenza di profili di colpa”. Il conducente “sapeva che i ciclisti con elevata frequenza violano le regole di condotta che li riguarda” con “un notevole innalzamento del potenziale rischio di “interferenze”” e, dunque, “l’unico antidoto efficace (stante proprio il carattere “limitato” della risorsa-attenzione) avrebbe dovuto essere quello di adeguare le manovre e la velocità di marcia alla propria capacità di “reggere” il carico cognitivo”, che “doveva necessariamente comprendere anche la prevedibilità di condotte irregolari da parte di ciclisti”.

“Fermandosi se necessario”. Da quanto emerso dalle consulenze di parte e poi dalla perizia disposta dallo stesso giudice, l’ambulanza viaggiava a circa 60 km/h mentre si trovava in corso Giovecca, provenendo da piazzale Medaglie d’Oro e direzione viale Cavour, e ha affrontato l’intersezione scalando le marce e percorrendolo a circa 43 km/h, non facendo nemmeno in tempo a frenare per cercare di evitare la giovanissima ciclista che – e qui sta la sua porzione di colpa nel verificarsi della tragedia -, approfittando con molta probabilità del verde semaforico per i soli pedoni, lo stava attraversando a velocità sostenuta, circa 18 km/h. Ma l’autista, come prescritto anche in un apposito manuale della Croce Rossa, avrebbe dovuto adeguare e di molto la sua andatura, visto che è esplicitamente “fatto divieto ai conducenti Cri di attraversare incroci a velocità senza accertarsi, fermandosi se necessario, che tutti gli altri conducenti abbiano avuto la percezione visiva o sonora dei dispositivi di allarme e si siano arrestati tempestivamente e in condizione di sicurezza”.

“Questa sentenza è un monito per chi svolge servizi di emergenza-urgenza – commenta l’avvocato Carmelo Marcello, che ha rappresentato a giudizio i familiari della giovane Anna Fabbri -: chi guida mezzi di soccorso in questa particolare condizione ha il dovere di procedere con la massima prudenza, in particolare quando attraversa le vie delle città e queste sono affollate di utenti deboli. Le sirene e i lampeggianti accesi autorizzano a derogare alle regole del Codice della Strada, ma non autorizzano ad abbassare il livello di attenzione e prudenza. Anzi, impongono di adeguare le manovre e di ridurre la velocità di marcia soprattutto in prossimità degli incroci qualora l’urgenza richieda di valicarli senza rispettare le usuali norme sulle precedenze.
Solo così si possono evitare tragedie come quella che ha coinvolto Anna Fabbri, neppure tredicenne, mentre rincasava da scuola”.

“Niente che già non mi aspettassi – afferma dalla parte opposta l’avvocato Carlo Bergamasco, difensore dell’autista -. Il problema centrale resta il dovere del conducente di prevedere un comportamento anche improprio di altri utenti della strada. A mio avviso per il mezzo di soccorso il principio deve essere temperato e su questo verterà l’appello”.

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