Cronaca
9 Maggio 2012
Nella sentenza la turbativa d'asta non è stata in alcun modo dimostrata e gli 11 imprenditori assolti non hanno conseguito ingiusti profitti

Appaltopoli: “Pocaterra agì per interesse pubblico”

di Redazione | 3 min

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La sentenza di assoluzione degli 11 imprenditori nel processo di “Appaltopoli” (vai all’articolo) fa registrare la soddisfazione dei legali di una delle ditte chiamate in causa, la Eurotech srl di Baraldi Umberto, difesa dagli avvocati Pasquale Longobucco e Claudio Maruzzi. Sentenza di primo grado che ha accolto in pieno tutte le argomentazioni della difesa facendo emergere la correttezza dell’operato della ditta che “non ha mai turbato nessuna gara, non avendo violato la normativa sugli affidamenti diretti, nè ha avuto alcun ruolo in merito ai lavori affidati in cottimo fiduciario, peraltro assegnati a ditte diverse dalla sua”.

Anche per il dirigente del Comune di Ferrara, Enrico Pocaterra – l’unico ad aver subìto una condanna per abuso d’ufficio relativamente al capo C, limitatamente alla gara relativa all’asfaltatura di via Pignare a Codrea, del valore di 32mila euro – la gravità delle accuse che gli erano state mosse dal pm Castaldini (con testimone numero uno Maria Amoruso, ingegnere del Comune cui nel venne affidato l’incarico di curare i progetti circoscrizionali per i lavori), si è quasi completamente dissolta alla luce di quanto poi emerso in aula. E secondo gli avvocati Longobucco e Maruzzi “Numerose ambiguità emergono dalla sentenza quanto al ruolo dell’ingegner Amoruso, la quale nutriva motivi di forte irritazione nei confronti di Pocaterra e di altri dirigenti del Comune, menziando anche i rapporti personali e professionali intrattenuti con il Lombardo Annunziato, “tanto che ella si era adoperata per far attribuire commesse pubbliche a Lombardo stesso dopo le difficoltà intercorse con il Comune di Ferrara”: proprio per questo la Amoruso era inizialmente indagata “per aver favorito il Lombardo nell’assegnazione di lavori pubblici”.”

“Più volte in sentenza – rimarcano Longobucco e Maruzzi – si evidenzia la mancanza di riscontri al racconto della Amoruso, talora anche clamorosamente sconfessata, laddove ad esempio afferma che dall’inizio dell’indagine non sono stati più assegnati lavori in affido diretto, mentre abbiamo prodotto le prove documentali del contrario quanto alla ditta di Umberto Baraldi”.

Va dunque precisato che la sentenza ha assolto Baraldi e altri perchè il fatto non sussiste, sancendo pertanto che la turbativa d’asta non è stata in alcun modo dimostrata. La stessa sentenza afferma poi chiaramente che Pocaterra assegnando quei lavori con quelle modalità “ha agito per un interesse pubblico e che gli imprenditori non hanno conseguito alcun ingiusto profitto”. “La sentenza – concludono Longobucco e Maruzzi – evidenzia i rapporti personali e professionali tra la Amoruso e Lombardo e tra la stessa e i colleghi del Comune, relazioni assai significative che le difese hanno doverosamente fatto emergere al processo”.

Quanto alla sussistenza astratta del reato di turbativa d’asta, il tribunale “si è limitato ad affermare, in linea di diritto, che tale reato si può configurare anche nell’ambito di una gara informale, come il cottimo fiduciario – aggiungono gli avvocati Carlo Bergamasco e Cataldo Mascoli, difensori di Sergio Ambrosone  -. Sul punto, avevamo avanzato dei dubbi di carattere tecnico, ma il fatto che il Tribunale non li abbia condivisi ha ben poco rilievo, se poi nel valutare le prove, è stato affermato che il fatto non sussiste. In altre parole, se vi fosse stato un accordo, esso sarebbe stato illecito, ma si deve prendere atto che l’accusa non ha dato prova che tra gli imputati vi sia stato un accordo”.

“A ben vedere,  la “vera” notizia – secondo Bergamasco e Mascoli – è che nessuno è riuscito a dimostrare che l’imprenditore Sergio Ambrosone e gli altri imputati si siano accordati clandestinamente per sovvertire l’esito delle gare d’appalto, né che l’esito delle stesse sia stato sovvertito”.

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