E’ stata depositata nei giorni scorsi la sentenza con la quale il Giudice di Pace ha dato pienamente ragione a una cittadina di Ferrara nel ricorso contro l’Ica per il Cosap su un passo carraio “a raso”, della quale avevamo dato notizia quando era stata pronunciata, il 23 novembre scorso (vai all’articolo).
A dispetto delle recenti dichiarazioni dell’assessore Marescotti sull'”incompetenza” del Giudice di Pace, questa sentenza risulta pienamente valida, dato che la competenza del Giudice di Pace non è stata eccepita nella sede preposta, almeno fino a quando non verrà eventualmente impugnata in appello (per il merito) o in Cassazione (per la legittimità). Senza contare che era stata la stessa Ica ad indicare il Giudice di Pace, oltre al Tribunale, quale organo a cui il destinatario dell’avviso di accertamento poteva fare ricorso. Errore che, in altri casi patrocinati dall’Adiconsum, è costato all’Ica l’annullamento dell’avviso per vizio di forma e la condanna al pagamento delle spese.
Per il Comune il rischio è di esporsi, di fronte alla pronuncia dell’autorità giudiziaria, alla facile previsione di ricorsi a cascata da parte di decine, forse centinaia di cittadini nella stessa situazione, con la prospettiva di gravare l’amministrazione non solo del rimborso di quanto percepito oltre interessi e rivalutazione monetaria, ma di ulteriori oneri quali le spese legali per la difesa in giudizio e le spese legali dei ricorrenti. Un costo considerevole derivante dalle azioni di carattere legale che venissero intentate al Comune che potrebbe configurare un vero e proprio danno erariale in mancanza di azioni di autotutela, sollecitate anche dalle forze di opposizione, che dispongano l’annullamento di tutte le cartelle emesse fino ad oggi verso quei cittadini che si trovano nella stessa situazione dei ricorrenti e di modificare il regolamento Cosap.
Al riguardo è da citare l’esempio del Comune di Massa (provincia di Massa Carrara), dove i cittadini, dopo essersi visti accolti i ricorsi dal tribunale (che ha dichiarato l’illegittimità degli atti impugnati disponendone la disapplicazione), hanno chiamato in causa il Comune per l’instaurazione delle cause di merito. Lo stesso Comune, per evitare ulteriori controversicon conseguente aggravio di spese legali, ha modificato il Regolamento Cosap introducendo un comma secondo cui “…per la fattispecie dei passi carrabili a raso l’applicazione del canone avviene dietro richiesta avanzata da parte dell’interessato…”. Con delibera n. 31 del 15/06/2000 il Consiglio comunale di Massa ha deciso di annullare in via di autotutela tutti gli avvisi di accertamento già emessi aventi ad oggetto i passi carrai a raso e di restituire le somme già corrisposte maggiorate degli interessi legali a chi aveva già effetuato il pagamento. Dunque, se anche a Ferrara il Tribunale dovesse riconoscere l’illegittimità degli atti relativi ai passi carrai a raso il Comune, in quanto parte soccombente, dovrebbe sborsare molto più di quanto ha introitato, perchè sarebbe condannato anche al pagamento delle spese legali.
Da ricordare infine che la sentenza del Tribunale di Ferrara, che l’assessore Marescotti cita come precedente a favore del Comune (vai all’articolo), in realtà riguardava un passo carraio erroneamente definito “a raso” dal ricorrente, come chiarito dagli avvocati Picci e De Nunzio (vai all’articolo).
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