Vivono insieme da tempo. S
ono due mamme. Hanno due bambine, ottenute tramite inseminazione artificiale. Ora vogliono che anche la legge le definisca “famiglia”. Lo scorso marzo hanno chiesto di essere sposate con rito civile, ma dal municipio di Ferrara è arrivato un secco no.
E le due donne non si sono date per vinte. Incaricato un legale della rete Lenford (l’avvocato Francesco Bilotta), specializzata in casi simili, hanno presentato ricorso davanti al tribunale. Al giudice civile chiedono in sintesi di “ordinare all’Ufficiale dello Stato civile di procedere alle pubblicazioni di matrimonio”. E questo in forza del fatto che, se il tribunale accerterà il loro diritto a contrarre matrimonio, questo farebbe ritenere direttamente illegittimo il provvedimento di diniego del Comune che è stato impugnato.
“Non siamo le prime in Italia ad aver intrapreso questa battaglia legale per veder riconosciuto un diritto che altrove è già assodato”, spiega Chiara, una delle due “promesse spose”. Già i tribunali di Venezia e di Trento hanno sottoposto al giudizio della Corte Costituzionale casi simili. E questo in base a un profilo di legittimità che discende direttamente dalla Costituzione italiana. In primo luogo l’art. 2, nella parte in cui riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, tra cui rientra il diritto al matrimonio.
In aiuto delle due donne viene poi l’art. 3 secondo, che vieta ogni discriminazione irragionevole, garantendo a tutti i cittadini un’eguaglianza formale e sostanziale. Da qui deriverebbe il “conseguente obbligo dello Stato d’intervenire in caso di impedimenti all’esercizio” di un diritto fondamentale come il diritto al matrimonio, che consente alla persona di realizzare se stessa nel contesto in cui vive.
Vengono quindi l’art. 29 (“la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”) e il 117, che impegna il legislatore al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.
E qui gli avvocati della coppia hanno pronta una lista lunghissima di leggi derivanti da ordinamenti sovrastatali da prendere come riferimento: Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà Fondamentali, Carta di Nizza, Corte di Strasburgo, Consiglio d’Europa, Parlamento europeo.
Dunque, “il diritto di sposarsi è un diritto fondamentale – scrive il legale nella sua memoria -, la scelta del proprio coniuge è espressione del diritto all’autonomia individuale, e in assenza di interessi prevalenti di carattere pubblico di segno contrario rispetto a tali diritti, ogni interferenza dello Stato si pone decisamente al di fuori della legalità costituzionale”.
Il processo ha già visto due udienze e la terza, che si terrà entro Natale, potrebbe essere decisiva. Se il giudice riterrà fondate le eccezioni sollevate dalla due donne, sospenderà il giudizio e rimetterà la questione alla Corte Costituzione, il massimo tribunale indicato a trattare questioni di costituzionalità delle norme. E ad essere ritenuta incostituzionale potrebbe essere proprio quella parte di regolamento comunale che impedisce a Chiara e alla sua compagna di potersi chiamare “moglie e… moglie”.
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