Caso Cidas. Lodi ricorre in Appello
Sette motivi per cui la sentenza di primo grado che ha condannato Nicola Naomo Lodi per induzione indebita va riformata o annullata
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Martedì pomeriggio i militanti di Gioventù Nazionale Ferrara si sono riuniti per rendere omaggio a Sergio Ramelli, giovane studente milanese brutalmente assassinato cinquant’anni fa
Una decisione “storica“. È così che Natale Vitali, segretario generale provinciale di Fp-Cgil, definisce l’ordinanza emessa dal tribunale del lavoro di Ferrara con cui viene dichiarato il carattere discriminatorio e illegittimo della condotta del Comune nell’armamento del Corpo di Polizia Locale ‘Terre Estensi’.
Il riferimento è al caso che aveva spinto la Fp-Cgil e un agente del corpo, entrambi assistiti dagli avvocati Marina Capponi e Sibilla Antoni, a citare in giudizio la giunta dopo l’adozione del nuovo regolamento di Polizia Locale, tramite cui “è stata introdotta una nuova disposizione che rende incompatibile l’appartenenza al Corpo con lo status di obiettore di coscienza“.
Un cambiamento che ha finito per avere importanti ripercussioni sulla vita privata e professionale dell’agente in questione che, dopo aver manifestato in passato l’obiezione di coscienza, rifiutando di prestare servizio militare in occasione della sua chiamata di leva, lo scorso 18 febbraio 2021, era stato rimosso dalle sue mansioni di vigile di quartiere e affidato d’ufficio alla Centrale Radio Operativa, non avendo cambiato la propria idea sul vedersi assegnate armi.
Così facendo però – si legge nella sentenza emessa dalla giudice Alessandra De Curtis – il Comune “non solo lo aveva privato delle sue più qualificanti mansioni operative, ma gli aveva provocato un danno consistente nella perdita dell’indennità di servizio esterno pari a 9 euro giornalieri a partire dalla mensilità di marzo 2021″.
Una prima “discriminazione diretta” che si somma a un secondo e ulteriore elemento di “discriminazione indiretta” da parte del Comune di Ferrara legato al “genere“, dal momento che – viene evidenziato – “è significativo il numero di dipendenti di sesso femminile (il numero di donne in servizio al 17 febbraio 2022, assunte prima del 2010, è complessivamente pari a 57 su 141) che, in quanto non chiamate alla leva, non hanno avuto occasione di esprimere obiezione di coscienza in materia di porto delle armi”.
A questo proposito, il giudice ha accertato e dichiarato il carattere discriminatorio della condotta del Comune di Ferrara consistente nel “mancato riconoscimento alle agenti di P.S appartenenti al Corpo di Polizia Locale ‘Terre Estensi’, assunte in epoca (anteriore al 2010) in cui l’obiezione di coscienza non costituiva requisito essenziale per l’accesso al Corpo, del diritto di esprimere l’obiezione di coscienza al porto e all’uso delle armi” e nell'”ordine di servizio n. 6/21 del 18.2.2021 con cui l’agente obiettore di coscienza è stato rimosso dalle presenti mansioni in servizio esterno“.
“Abbiamo portato in giudizio il Comune di Ferrara – afferma Natale Vitali – su un tema per cui nessun tribunale si era espresso ancora in modo chiaro. È un evento unico che ha una valenza fondamentale per la vita di tutti in tanti ambiti. Prima di decidere se affidare o meno le armi ai lavoratori della Polizia Locale, come Fp-Cgil avevamo chiesto all’amministrazione di chiedere chi fosse obiettore di coscienza, di dare alle donne la possibilità di esprimersi sul tema, di fare adeguata formazione, e in tanti ci hanno insultato. Oggi però il giudice ha deciso di darci ragione su tutti i fronti, condannando il Comune su tutta la linea“.
Vitali aggiunge: “Credo che stiamo vivendo un momento molto importante e delicato che si innesta in un più complesso ragionamento. Da quando questa giunta è stata eletta, tutte le nostre azioni sono state catalogate sempre come atteggiamento politico nei confronti di un sindacato vicino a qualcun altro, per cui tutto ciò che facciamo tende a essere sminuito. La sentenza dice però che Fp-Cgil agisce su questioni che sono di merito. La nostra è un’azione politica per il lavoro, che non va mai confusa con questioni partitiche”.
Alla luce di ciò, dopo aver disposto un piano di rimozione delle discriminazioni, il Tribunale ha condannato l’amministrazione comunale al risarcimento del danno, quantificato in 5mila euro a favore della Fp-Cgil, in 9 euro giornalieri a far data della mensilità di aprile 2021 fino all’effettivo reintegro nelle mansioni in servizio esterno verso l’agente obiettore di coscienza e a risarcire le spese processuali di lite pari a 6.749 euro, oltre al 15% sul compenso per le spese forfettarie, a 259 euro per contributo unificato e Iva e Cpa, per un totale di circa 20mila euro.
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