Cento
3 Luglio 2020
La misura emessa dal questore di Ferrara è stata notificata al titolare dai Carabinieri che nel tempo hanno verificato la presenza tra gli avventori di numerosi pregiudicati e diversi episodi violenti

Locale pericoloso, provvedimento di chiusura per il bar Gran Torino di Cento

di Redazione | 3 min

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Era la vigilia di Natale dello scorso anno. Per le feste si ritrovano assieme, con le rispettive famiglie, due fratelli tra i quali, per questioni legate all'eredità paterna, negli ultimi tempi non corre buon sangue. Il più giovane dei due, classe 1976, abita nella casa di Pieve di Cento ereditata come proprietà indivisa

Cento. Dopo la recente chiusura di un minimarket in viale Cavour a Ferrara, nel mirino del questore Cesare Capocasa finisce un altro esercizio, il Bar Gran Torino di Cento in via Ugo Bassi, per il quale è stata disposta la chiusura oltre alla sospensione della licenza per 10 giorni.

Il provvedimento è stato emesso su proposta dei Carabinieri di Cento (che lo hanno notificato in mattinata al titolare) per motivi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini, anche con la finalità di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale.

Proprio i Carabinieri, infatti, in più circostanze hanno riscontrato la presenza di numerosi pregiudicati tra gli avventori del locale, persone con precedenti di polizia per reati di rissa, ricettazione, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, porto abusivo di armi, false attestazioni a pubblico ufficiale, furto, rapina, alcuni di loro colpiti da misure di prevenzione come l’avviso orale o il divieto di ritorno.

Da tempo il locale era diventato oggetto di lamentele ed esposti dei residenti della zona per numerosi e ripetuti episodi di disturbo della quiete pubblica, in alcuni  casi perfino sfociati in aggressioni e fatti-reato che sono stati sanzionati dall’Arma cittadina. Il provvedimento trae fondamento da una “escalation” di fatti criminosi iniziati sin dal gennaio dello scorso anno e protrattisi sino al mese di giugno, con la sola eccezione del periodo di chiusura obbligatoria imposto dalle norme anti Covid. I militari hanno infatti documentato oltre venti episodi violenti, con liti fra pregiudicati maghrebini verificatesi in orario serale e sfociati persino in diversi arresti per resistenza a pubblico ufficiale (tra i quali quello, rocambolesco, dello scorso Ferragosto, quando un pregiudicato marocchino, dopo aver rubato le chiavi dell’auto di un cliente del bar, si era messo alla guida del veicolo completamente ubriaco venendo tuttavia intercettato e bloccato dai militari che sono anche stati aggrediti a calci e pugni). In sintesi, l’esercizio gestito da H.B.L., 43enne rumena, era divenuto abituale ricettacolo di malviventi e soggetti allo sbando che per mesi hanno destato preoccupazione e allarme negli abitanti del centro storico. In alcuni casi i controlli effettuati dai Carabinieri, attivati peraltro dalla stessa titolare del bar e dal suo compagno connazionale, erano stati commentati sfavorevolmente da questi ultimi attraverso i rispettivi profili Facebook, palesando aperta insofferenza e ostilità verso l’operato dell’Arma. Da qui il provvedimento di sospensione della licenza d’esercizio, notificato dai militari, che imporrà la tassativa chiusura del bar fino al 13 luglio, imponendo inoltre ai titolari, per il prossimo futuro, una più rigorosa selezione della clientela che accede al bar.

Il provvedimento è stato emesso ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (Tulps), che stabilisce che il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata.

Si tratta di un potere discrezionale oggettivo che valuta non solo la pericolosità effettivamente riscontrata, bensì anche elementi solo potenzialmente idonei a far concludere la pericolosità per la collettività, per l’ordine pubblico e il buon costume assumendo, quindi, una funzione preventiva finalizzata ad evitare situazioni di pericolo. Pertanto, non è necessario che i disordini si siano effettivamente verificati, basta una situazione di pericolo potenziale e oggettivo per legittimare l’adozione di simili provvedimenti, sempre suffragati da specifica attività di polizia giudiziaria.

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