Attualità
10 Aprile 2020
La Onlus “L'altro diritto” contro l'ordine di priorità deciso dal'Amministrazione comunale: “Ipotesi di discriminazione fondata sulla nazionalità e come tale vietata”

Nuova diffida al Comune per i criteri di assegnazione dei bonus spesa

di Redazione | 3 min

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Dopo quella presentata dall’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi), arriva un’altra diffida al Comune di Ferrara per criteri scelti per l’assegnazione dei bonus spesa. Questa volta ad agire è la Onlus “L’altro diritto”, Centro interuniversitario di ricerca su carcere, devianza, marginalià e governo delle migrazioni, afferente all’Università di Firenze.

Nonostante le rassicurazioni fornite pubblicamente dal sindaco Alan Fabbri, anche attraverso la propria pagina Facebook sull’assenza di discriminazioni di sorta, rimane il fatto che la delibera di giunta stabilisce un ordine di priorità per l’ottenimento dei bonus che secondo l’associazione “costituisce un’ipotesi di discriminazione fondata sulla nazionalità come tale vietata sia dal diritto interno che dal diritto dell’Unione europea”.

In particolare viene contestato l’avviso pubblico adottato dal Comune di Ferrara per l’assegnazione dei buoni messi a disposizione dal Governo, che prevede come requisito di accesso alla prestazione

 “in ordine di priorità: 1) cittadinanza italiana, 2) cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea; 3) cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi della normativa vigente di settore; carta di soggiorno per familiare, comunitario o extra comunitario, di cittadino dell’Unione europea”

L’associazione considera “illegittima l’esclusione di taluni cittadini di Paesi terzi in relazione alla
tipologia del titolo di soggiorno”, ma anche la concessione dei bonus “ai soli residenti nel
Comune di Ferrara non anche ai cittadini ivi domiciliati”. Una previsione, quest’ultima, che comporta “l’illegittima esclusione dei senza fissa dimora che ovviamente si trovano in una  situazione di bisogno economico certamente aggravata dall’emergenza sanitaria, oltre che i richiedenti asilo che a seguito dell’adozione delle nuove norme in materia di immigrazione non vengono più iscritti come residenti presso i registri anagrafici di moltissimi comuni, ma che hanno certamente diritto di accedere in condizioni di parità ai diversi servizi sul territorio”.

“La condotta dell’amministrazione comunale risulta censurabile sotto diversi profili – si legge nella diffida sottoscritta dalla direttrice Sofia Ciuffoletti -. In primo luogo, si rileva l’assoluta  irragionevolezza e illegittimità della previsione di un criterio preferenziale per i cittadini italiani i quali saranno preferiti dall’amministrazione nell’accesso alla provvidenza economica con la  conseguente esclusione di moltissimi stranieri (potenzialmente in una situazione economica più gravosa) dal beneficio, essendo tra l’altro la prestazione in discussione ad esaurimento fondi”.

“In secondo luogo – rileva la diffida – la limitazione per i cittadini di Paesi terzi ai soli titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, ovvero ai titolari di carta di soggiorno per familiari di cittadini dell’Unione, comporta l’illegittima esclusione di tutti gli altri cittadini di Paesi Terzi che siano titolari di permesso di soggiorno temporaneo ma che devono per legge considerarsi parimenti
legittimati ad accedere alla misura a parità di condizioni”. La Onlus ricorda che per il Testo unico sull’immigrazione esiste un divieto di discriminazione nell’ambito “delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche di assistenza sociale”, che condizionato unicamente alla titolarità di un “permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno”.

“Del resto – prosegue la diffida – un generale divieto di discriminazione è riconosciuto anche dal diritto dell’Unione Europea, sia primario che derivato, che con riguardo all’accesso alle prestazioni di sicurezza sociale garantisce una parità di trattamento per i cittadini di Paesi terzi rispetto ai
cittadini dello Stato membro, nel nostro caso rispetto ai cittadini italiani. Tale principio è
vincolante per tutti gli Stati membri e di immediata applicabilità”.

L’invito è “a procedere alla immediata rettifica dell’avviso eliminando le previsioni discriminatorie”,  con l’avvertimento che“ in difetto saremo costretti ad agire innanzi alle competenti sedi giudiziarie”.

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