Cronaca
18 Dicembre 2019
La Corte d'Appello riconosce la connessione causale tra i disturbi e il delitto di Valencia: "Nessuna premeditazione, pentimento sincero"

Omicidio Cenci, dimezzata la pena a Eder per “rottura psichica”

di Elisa Fornasini | 3 min

Leggi anche

Processo stadio. “Tutti i margini di sicurezza non erano stati rispettati”

Prosegue il processo nato dall'inchiesta relativa alle presunte difformità strutturali dello stadio Paolo Mazza, riscontrate durante il cantiere per i lavori di ampliamento dell'impianto sportivo cittadino fino a 16mila posti, avviato dopo la permanenza della Spal in Serie A nel campionato di calcio 2018-2019

La droga nel fazzoletto da naso sporco

La seconda persona è stata controllata in viale IV Novembre. Nascosta accuratamente all’interno di un fazzolettino sporco utilizzato per soffiarsi il naso, c'erano circa 5 grammi di hashish. Con sé aveva anche 480 euro in contanti. Per tale ragione l'uomo è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

Da sinistra, Marcello Cenci ed Eder Guidarelli

“L’azione e l’agguato sono stati indubitabilmente feroci, ma al contempo del tutto confusi e privi di un lucido progetto; la fotografia dello stato alterato di Guidarelli e delle idee ossessive e deliranti che lo attraversavano”.

Sono racchiuse qui le motivazioni lunghe 114 pagine che hanno spinto la Corte d’Assise d’Appello di Bologna a dimezzare la pena a Eder Guidarelli, condannato in appello a 16 anni per l’omicidio di Marcello Cenci, avvenuto nella notte tra l’1 e il 2 luglio del 2017 a Valencia.

Un punto critico è stato il riconoscimento della seminfermità mentale con connessione causale tra i disturbi e il delitto commesso. La Corte reputa che Guidarelli nel momento in cui commise l’omicidio si sia trovato in “stato di capacità di intendere e volere grandemente scemata per grave disturbo di personalità di cluster B (con compresenza di un disturbo di personalità antisociale e di un disturbo borderline e più in generale di una patologia dell’area narcisistica), eziologicamente connesso con tale reato”.

I giudici – valutando i tre interrogatori dell’imputato e i risultati dei molteplici test a cui è stato sottoposto – concedono quindi l’attenuante e accolgono il primo motivo di appello sul ‘vizio parziale di mente’. E considerano le attenuanti generiche equivalenti con la contestata aggravante della minorata difesa (non riconosciuta invece in primo grado). Pur considerata l’estrema gravità del reato, quindi, la Corte reputa che debbano essere concesse le attenuanti generiche per una “condotta condizionata dalle gravi anomalie psichiche”.

Per l’Assise, il parere del consulente tecnico di parte “appare viziato da una valutazione superficiale, non aderente ai dati emergenti dagli atti, che riconduce l’omicidio a uno stato emotivo e passionale, slegato da qualsivoglia condizione di psicopatologia“.

Non sarebbe stata quindi una ‘tempesta emotiva’, ma una conseguenza di una “rottura psichica che ha scatenato furibonda rabbia che covava dentro di sé dall’infanzia”, negli anni in cui ha subito “traumi di inaudita atrocità” nelle favelas. Il punto di rottura, “il fattore massimo che ha fatto esplodere la reazione depressiva con aggravamento del disturbo di personalità”, sarebbe stato l’abbandono della compagna.

Secondo i giudici, anche l'”amnesia post aggressione appare sincera” e spiega il “passaggio dalla tranquillità a un’assoluta disperazione di fronte alla notizia della morte”. Così come appare “autentico il pentimento manifestato in aula” davanti ai genitori di Cenci, una “sincerità” riscontrata anche dal tentativo di suicidio in carcere in occasione del secondo anniversario dell’omicidio, “quando è riuscito, a seguito delle cure, a comprendere l’orrore del suo gesto ed è stato investito dalla consapevolezza che ‘questo male non avrà mai fine‘”.

La Corte reputa anche “infondato” il ricorso della procura per presunta sussistenza della premeditazione perché “il movente, per quanto confuso, non comprendeva la possibilità dell’omicidio ma era finalizzato al recupero delle foto (ritenute da Guidarelli nelle sue ideazioni ossessive e deliranti la ‘fonte di un bieco ricatto al quale la ragazza aveva ceduto’ e che l’aveva spinto a rubare il cellulare di Marcello), a una possibilità di riappacificazione e alla possibilità di fargli del male ma senza ucciderlo”.

Accolto invece il motivo della minorata difesa perché, anche se l’agguato di notte nell’androne del palazzo “non è stato programmato”, è “oggettiva la maggior facilità di Guidarelli nel sottomettere rapidamente la vittima”.

La pena, “considerata l’estrema gravità del fatto al culmine di una vera e propria persecuzione ai danni della vittima“, non può che essere quella massima di 24 anni, diminuita per il rito prescelto a 16 anni.  Applicata inoltre la misura di sicurezza della casa di cura e custodia in Rems, previo riesame della pericolosità sociale da valutare in prossimità del fine pena per tre anni per beneficiare delle cure.

La Procura Generale ha già dichiarato la sua intenzione di fare ricorso per Cassazione.

Grazie per aver letto questo articolo...
Da 18 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività. Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati non sempre è sufficiente.
Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.

 

OPPURE se preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico) puoi intestarlo a:

Scoop Media Edit
IBAN: IT06D0538713004000000035119 (Banca BPER)
Causale: Donazione per Estense.com