Finanza & Mercati
25 Ottobre 2017
Gli strumenti a cui si può fare riferimento per costituire delle prove che permettano di certificare l'assenteismo di un dipendente

Le sanzioni per l’assenteismo sul lavoro

di Redazione | 3 min

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Quando si parla di assenteismo sul lavoro ci si riferisce a un fenomeno di carattere sociale che riguarda il comportamento tenuto, in ambito professionale, dai lavoratori che si assentano dal proprio impiego in maniera sistematica e senza un giustificato motivo. Esso, quindi, si traduce nell’impossibilità di fornire una prestazione lavorativa per un arco di tempo più o meno lungo. Naturalmente, è indispensabile distinguere l’assenteismo volontario da quello involontario: quest’ultimo è determinato da una condizione di salute ostativa, o comunque da ragioni personali per colpa delle quali il lavoratore non è in grado di svolgere il proprio lavoro.

In cosa consiste l’assenteismo sul lavoro

Diverso è il caso in cui l’assenteismo sul lavoro non sia determinato da condizioni tali da giustificare l’assenza. Ecco, dunque, che tale fenomeno si può manifestare in modalità differenti: basti pensare, per esempio, al caso di un dipendente che ricorra ai permessi per malattia o ai permessi retribuiti in modo eccessivo, o all’ipotesi di un lavoratore che si renda protagonista di assenze non giustificate, magari facendosi coprire dai propri colleghi. Nel caso concreto distinguere le due circostanze non è sempre così facile, soprattutto se si tratta di capire se il comportamento che viene adottato dal lavoratore si configura come un reato penale o comunque rappresenta una fattispecie da cui deriva una responsabilità di carattere disciplinare.

Sono due, dunque, gli strumenti a cui si può fare riferimento per costituire delle prove che permettano di certificare l’assenteismo di un dipendente: da un lato si ricorre al servizio medico fiscale che viene svolto dall’Inps, uno strumento alquanto longevo; dall’altro lato ci si affida alla prassi di rivolgersi a strutture private e agenzie investigative con l’intento di verificare le eventuali mancanze del dipendente. Una prassi che – vale la pena di metterlo in evidenza – è del tutto lecita ed è stata avallata dalla Suprema Corte in molteplici istanze.

Proprio l’Inps qualche anno fa ha reso nota una ricerca relativa alle presenze dei dipendenti sul posto di lavoro: lo studio faceva notare le differenze tra il settore pubblico e quello privato, con il primo che faceva – e fa ancora oggi – registrare dati di assenteismo molto più elevati. Il problema, pertanto, coinvolge prima di tutto il settore pubblico, se è vero che il trend nel privato è stabile e comunque in linea con i dati del resto d’Europa.

Quali sono le sanzioni previste per l’assenteismo ingiustificato

Ma quali sono le sanzioni che possono essere comminate a un dipendente del settore pubblico che si dovesse assentare in modo ingiustificato dal posto di lavoro? Al dipendente in questione deve essere trasmesso un avviso che lo informi della pendenza di un procedimento disciplinare nei suoi confronti: da quel momento egli ha tempo quindici giorni per predisporre la propria difesa. L’istruttoria, in ogni caso, deve essere conclusa entro i 15 giorni successivi.

Nel caso in cui un dipendente pubblico assenteista venga scoperto nell’atto di timbrare il cartellino prima di andarsene dal posto di lavoro, e quindi sia colto in flagrante, nei suoi confronti si applica entro 48 ore la sospensione cautelare obbligatoria, che deve essere predisposta dal dirigente senza contraddittorio. Lo stesso dirigente è tenuto a inoltrare, al momento della sospensione, gli atti relativi in modo tale che l’azione disciplinare possa essere avviata. Anche il dirigente ha una responsabilità disciplinare: egli, in effetti, rischia addirittura di essere licenziato nel caso in cui non adotti il provvedimento di sospensione cautelare o ometta di attivare il procedimento disciplinare. Il dirigente, quindi, è tenuto a rispettare l’obbligo di agire. Non è da escludere, in conclusione, un’azione di responsabilità avviata nei confronti del lavoratore assenteista, che potrebbe essere chiamato a rispondere per i danni di immagine provocati alla pubblica amministrazione per cui era impiegato.

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