Per l’Ispettorato del lavoro si tratterebbe di lavoro subordinato, dato che i volontari avrebbero orari e turni prestabiliti, sarebbero soggetti a controllo e verrebbero retribuiti forfettariamente con importi minimali inferiori ai limiti di legge. Ma la Pubblica Assistenza Comacchio Soccorso, una delle onlus finite nel ‘caos ambulanze’ relativo alle convenzioni con l’Azienda Usl di Ferrara, non ci sta e, dopo aver presentato ricorso al Comitato per i Rapporti di Lavoro dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro tramite il proprio legale (l’avvocato Giorgio Sacco), ha esposto le ragioni contenute nello stesso ricorso al presidente della Regione.
Proprio la Regione Emilia Romagna, tramite l’assessore alla Sanità Sergio Venturi, nel rispondere a un’interrogazione di Paolo Calvano e Marcella Zappaterra (Pd) ha paventato infatti la possibilità di sospendere l’accreditamento a quelle associazioni che sarebbero risultate irregolari secondo l’Ispettorato. Comacchio Soccorso ha voluto in questo modo portare a conoscenza dell’Assemblea regionale i motivi per cui respingono quanto appurato dall’Ispettorato del Lavoro, facendo inoltre presente che, in caso di esito negativo del ricorso in via amministrativa, si riserva di ricorrere direttamente “al Giudice del Lavoro per far accertare la insussistenza o meno di rapporti di lavoro subordinato tra la stessa associazione ed i volontari”.
I volontari di Comacchio Soccorso, come spiegato nel testo del ricorso, prestano gratuitamente la propria attività e vengono rimborsati delle spese effettive in cui incorrono (ad esempio consumazioni per il ristoro nel corso della attività svolta, le carte telefoniche e le ricariche dei cellulari se autorizzati, le sue spese di trasporto). “Nel caso ciò non sia possibile in considerazione dei tempi e modalità del servizio – è precisato nel documento – viene espressamente prevista la possibilità di un rimborso spese forfettario che tiene ragionevolmente conto delle spese sostenute dal volontario per recarsi da casa alla postazione ambulanze (0,40 cent. per Km.) e per consumare un pasto (massimo 10 euro)”.
“L’Ispettorato – riferisce l’avvocato Sacco – dopo aver svolto nell’arco di ben 10 mesi un solo accesso ispettivo, nonché raccolta la documentazione amministrativo–contabile della P.A. e verificato dai registri e dai turni le modalità dello svolgimento del servizio di soccorso effettuato a seguito di convenzione con l’Azienda Sanitaria, afferma che il personale volontario che prestava la propria attività di volontariato in detti luoghi in realtà svolgeva “lavoro subordinato”. Viene fatto altresì presente che la P.A. Comacchio Soccorso non avrebbe presentato la documentazione (scontrini spese effettuate, abbonamenti autobus, trasporti, ecc.) relativa ai rimborsi spese effettuate dai volontari, che non avrebbe un regolamento per disciplinare i rimborsi e che avrebbe corrisposto al volontario un rimborso mediante assegno di importo forfettario. Da tutto ciò gli Ispettori hanno desunto che la P.A. si avvarrebbe di personale chiamato “volontario” ma che nei fatti è trattato come lavoratore dipendente, con orari e turni prestabiliti, registri delle presenze, esistenza di una struttura gerarchica e di controllo, che verrebbe retribuito con importi minimali inferiori ai limiti di legge. Conseguentemente con gli impugnati verbali l’organo ispettivo contesta alla P.A. di aver violato le disposizioni normative in esso citate in materia di lavoro irregolare, di omesse registrazioni dei lavoratori, di assunzione e collocamento ordinario; le impone di procedere alla regolarizzazione delle inosservanze contestate; le irroga sanzioni. L’unica conseguenza, se tutto ciò verrà confermato, sarà quella di far chiudere una associazione il cui unico scopo è di aiutare e soccorrere le persone malate e ferite per causa di infortunio o incidente, quindi in condizioni di difficoltà e fragilità, con grave ed irreparabile danno per la collettività e per i soggetti che versano in stato di bisogno”.
Ma i verbali dell’Ispettorato secondo il legale dell’associazione sarebbero illegittimi per diversi motivi. Innanzitutto “la prestazione del lavoro volontario, per sua natura gratuita e spontanea, non è soggetta alla disciplina legislativa sul volontariato, ma alla disciplina giuslavoristica del rapporto di lavoro, solo se, indipendentemente dalla definizione formale, il volontario sia assunto e retribuito con un compenso che superi il mero rimborso spese, che può essere anche corrisposto in cifra fissa purchè contenuto nei limiti delle spese effettivamente e/o ragionevolmente sostenute. Secondo la citata giurisprudenza la natura di rimborso spese delle somme erogate dalla organizzazione di volontariato ai suoi aderenti non può essere desunta soltanto dalla entità della somma stessa o dalle modalità di corresponsione, ma dall’insieme delle risultanze oggettive derivanti dalla rendicontazione dell’associazione che consentono di fornire esauriente riscontro ai controlli previsti dalla vigente legislazione”.
In merito al fatto che i volontari avessero orari e turni prestabiliti, nel ricorso di Comacchio Soccorso si evidenzia come “la non riconducibilità della attività di volontariato alla subordinazione non implica anche l’impossibilità che il rapporto possa svolgersi con modalità simili al lavoro subordinato”. Sarebbe quindi normale che un altro volontario della organizzazione, con compiti di coordinamento delle attività, indichi di volta in volta le modalità di svolgimento della prestazione senza che questa venga ricondotta al lavoro subordinato. “Si pensi – è l’esempio del legale – al presente caso dei volontari che svolgono una attività di soccorso di malati e feriti: una organizzazione e regolamentazione oraria della loro attività dovrà pur esserci per la regolare e tempestiva effettuazione del servizio e per non lasciare un malato a morire nel suo letto o un ferito nel luogo dell’incidente. Quindi la legge non proibisce che alcune caratteristiche della subordinazione possano essere riversate nel rapporto di lavoro del volontario, tuttavia ciò non comporta la ricorrenza della subordinazione, poiché quest’ultima è incompatibile con la gratuità”.
Resta da stabilire se Comacchio Soccorso abbia corrisposto ai propri volontari un compenso per lo svolgimento di una prestazione lavorativa, come sostenuto dall’Ispettorato, o un rimborso spese. A questo proposito l’avvocato Giorgio Sacco evidenzia che “dalla documentazione bancaria prodotta all’Organo Ispettivo ed in sua disponibilità risultano corrisposti ai volontari dei meri rimborsi spese in considerazione di una loro ragionevole determinazione sulla base dei criteri predeterminati dalla sopraindicata delibera di regolamentazione (rimborso di 0,40 cent. per ogni km. percorso con la propria auto da casa al luogo di stazionamento delle ambulanze e ritorno a casa, rimborso massimo di 10 euro per un pasto, ecc.), anche in ossequio a quanto previsto dalle convenzioni con l’Azienda Sanitaria. Detta documentazione da un lato attesta la esiguità dei rimborsi corrisposti ai volontari se rapportati al periodo di tempo oggetto di osservazione da parte dell’Organo Ispettivo (cinque anni) ed alle ore di servizio giornaliero volontario (circa 12); dall’altro corrispondono alla esigenza di limitare detti rimborsi alle spese presunte effettivamente sostenute e di rendere trasparente e verificabile l’operato dell’associazione, il suo fine solidaristico, l’assenza di una prestazione lavorativa svolta a titolo oneroso. Nessuna rilevanza può invece avere il fatto che l’attività lavorativa dei volontari sia stata coordinata ovvero organizzata per quanto concerne i tempi i luoghi e le modalità di svolgimento”.
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