Non è stata dimostrata una consapevole e volontaria omissione di soccorso da parte di Alberto Dallari. È uno dei passaggi centrali con cui la giudice del Tribunale di Ferrara Cornacchia ha assolto il medico in pensione per la morte di Mauro Gallerani, 68enne deceduto il 7 ottobre 2021, dopo oltre un mese di ricovero al Sant’Anna di Cona per complicazioni causate dal Covid-19.
La sentenza pronunciata lo scorso 5 maggio aveva stabilito l’assoluzione “perché il fatto non sussiste”. La Procura aveva chiesto invece una condanna a 4 mesi, contestando a Dallari di non essersi attivato tempestivamente per garantire al paziente un’assistenza adeguata, fino all’ospedalizzazione.
Secondo la giudice l’elemento decisivo è l’assenza di prove che il medico abbia scelto volontariamente di non intervenire. Dallari avevo preso in carico Gallerani, assumendo un dovere di protezione nei suoi confronti, ma la condotta contestata riguardava soprattutto il ritardo nell’ospedalizzaizone. Un eventuale comportamento imprudente o negligente, osserva, non dimostra di per sé la volontà di omettere il soccorso.
“Dal complessivo compendio probatorio acquisito in sede dibattimentale – si legge nelle motivaizoni – non emergono elementi tali da fondare, con tranquillizzante certezza processuale, un sicuro giudizio di consapevole e volontaria scelta del Dallari di omettere scientemente di intervenire per prestare adeguato soccorso al Gallerani”.
A sostegno di questa valutazione, la sentenza richiama alcuni elementi emersi nel corso del processo. Il 2 settembre 2021 Dallari aveva indicato a Gallerani di contattare il medico di base, il dottor Ravasini, per attivare l’intervento domiciliare dell’Unità speciale di continuità assistenziale (Usca), prevista durante l’emergenza Covid. La richiesta del medico di base aveva classificato la sintomatologia del paziente come lieve-moderata. Anche il personale del 118 intervenuto il giorno successivo aveva descritto Gallerani come “vigile, cosciente, orientato, collaborante e deambulante”.
La giudice sottolinea che l’imputazione riguardava il ritardo nell’ospedalizzazione, una condotta che, per la sua natura, non sarebbe compatibile con il dolo richiesto per il reato di omissione di soccorso.
Nelle motivazioni vengono comunque riportate le criticità cliniche evidenziate dal consulente della Procura, Guido Viel. Secondo il tecnico, una saturazione dell’ossigeno pari al 92% rappresentava generalmente la soglia sotto la quale era indicato il ricovero. Dalla documentazione emergeva che Gallerani presentava valori inferiori già il 26 agosto. A questo si aggiungevano le patologie concomitanti e il fatto che il paziente non fosse vaccinato.
Viel aveva inoltre rilevato che l’impiego domiciliare di ivermectina (farmaco antiparassitario utilizzato prevalentemente in ambito veterinario), colchicina (principio attivo indicato per la cura della gotta) e cortisonici per il trattamento del Covid-19 non trovava fondamento nelle raccomandazioni e nelle linee guida allora vigenti.
Il consulente aveva attribuito al ritardo nell’ospedalizzazione un possibile ruolo concausale rispetto al decesso, sulla base del criterio del “più probabile che non”. Non era però possibile affermare, con un grado di elevata probabilità prossimo alla certezza, che un approccio tempestivo e privo di errori avrebbe evitato la morte del paziente.
Le motivazioni richiamano infine la norma introdotta durante l’emergenza pandemica che limita la responsabilità penale dei sanitari per omicidio e lesioni colpose ai casi di colpa grave. Nella valutazione, ricorda la giudice, devono essere considerate anche le conoscenze scientifiche disponibili sul Covid-19 e le risorse concretamente utilizzabili.
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