Politica
29 Ottobre 2026
Francesco Sassone e Marta Evangelisti interrogano la Giunta sulla modifica dei criteri di accesso alle case popolari e sulla decisione di non costituirsi nel giudizio davanti al Tribunale di Bologna

Alloggi Erp, FdI chiede alla Regione perché ha eliminato il requisito del lavoro

di Redazione | 2 min

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La Regione dica perché è stato eliminato il requisito dello svolgimento di un’attività lavorativa per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica Erp.

Francesco Sassone (FdI) e Marta Evangelisti (FdI) con un’interrogazione chiedono alla Regione per quali ragioni abbia deciso di non impugnare la sentenza n. 1902/2025 del Tribunale di Bologna, che ritiene discriminatorio subordinare l’accesso agli alloggi Erp all’esercizio di un’attività lavorativa da parte dei cittadini stranieri, rinunciando a sostenere in sede giudiziaria la legittimità della disciplina nazionale e regionale allora vigente.

Nell’atto ispettivo Sassone ed Evangelisti spiegano che con deliberazione della Giunta regionale del 27 luglio 2026, successivamente approvata dall’Assemblea legislativa con deliberazione del 21 ottobre 2026, è stato eliminato il requisito dello svolgimento di un’attività lavorativa fra i requisiti per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), che recepiva il decreto legislativo 25 luglio 1998 recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, prevedendo esclusivamente il possesso di un permesso di soggiorno almeno biennale.

“Nelle premesse della deliberazione regionale – chiariscono i meloniani – viene richiamata la sentenza n. 1902/2025 del Tribunale ordinario di Bologna, qualificando come consolidata la giurisprudenza che ritiene discriminatorio subordinare l’accesso agli alloggi Erp all’esercizio di un’attività lavorativa da parte dei cittadini stranieri”.

Per Sassone ed Evangelisti la scelta della Regione di modificare i requisiti di accesso agli alloggi Erp non può essere ricondotta esclusivamente alla necessità di dare esecuzione alla pronuncia di un Tribunale ordinario, “ma assume anche il carattere di una precisa scelta di indirizzo politico-amministrativo, in un quadro interpretativo tuttora controverso”. Da qui la richiesta di rendere noti i motivi per cui la Regione Emilia-Romagna, pur essendo stata espressamente convenuta nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 1902/2025 del Tribunale di Bologna, abbia deciso di non costituirsi in giudizio.

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