Cronaca
3 Gennaio 2025
La giudice del lavoro decreta la violazione degli "obblighi di informativa dell’articolo 48 Ccnl e del contratto integrativo aziendale applicati"

Caso Morelli. Per il giudice è stato comportamento antisindacale del Teatro Comunale

di Pietro Perelli | 5 min

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La giudice del lavoro Alessandra De Curtis decreta l’antisindacalità della condotta della Fondazione Teatro Comunale in merito alla querelle che ha portato al mancato rinnovo della dipendente Morena Morelli, dipendente con successivi contratti a termine da oltre trent’anni nonché delegata e dirigente sindacale della Slc-Cgil di Ferrara.

Il Teatro ha violato “gli obblighi di informativa dell’articolo 48 Ccnl e dal contratto integrativo aziendale applicati, non ha fornito complete informazioni riguardo il piano  occupazionale e le sue variazioni”.

Il decreto notificato alle parti dal tribunale di Ferrara impone inoltre di risarcire 5mila euro per danno d’immagine alla Slc Cgil (che ne aveva chiesti 50mila) e ordina l’affissione nelle bacheche aziendali del decreto per 20 giorni e la sua pubblicazione su tre quotidiano locali. Infine il Teatro dovrà sostenere la metà delle spese processuali del sindacato e il 15% delle spese forfettarie.

Le altre richieste del sindacato sono invece state rigettate, cosa che fa vedere il bicchiere mezzo pieno ai rappresentanti del Comunale nonostante la Slc Cgil sottolinei l’importanza di questa decisione. Va specificato che le parti in causa in questo procedimento sono il sindacato, rappresentato dagli avvocati Bruno Laudi e Alessandra Rossi, e la Fondazione, rappresentata da Renzo Cristiani e Alessandra Tuffanelli, mentre la dipendente procederà individualmente per il reintegro.

La vicenda trae origine da diversi incontri avvenuti nel 2023 tra vertici del teatro e sindacati per l’attuazione del piano occupazionale approvato per gli anni 2021-2025.

Nel corso di quegli incontri non erano mai stati posti in discussione la riorganizzazione del personale o comunque l’eventualità del mancato rinnovo del contratto di Morelli, nonostante si trattasse di un piano previsionale fino al 2025.

Nel frattempo la responsabile dell’ufficio personale aveva comunicato con grande ritardo – lamentava nel ricorso la parte attoriale – rispetto alle normali tempistiche alla Morelli che il cda aveva deciso di non rinnovarle il contratto per la stagione successiva e che la decisione era stata presa da tempo, dando alla responsabile dell’ufficio personale precisa disposizione di informare la lavoratrice il più tardi possibile, ma senza spiegarle le ragioni del mancato rinnovo.

Anche perché nell’incontro preposto, previsto per il 7 maggio 2024, tali argomenti di discussione erano stati rinviati con il pretesto dell’imminente rinnovo del cda.

Poiché nel mese di giugno la programmazione per la stagione 2024/2025 era già stata completata, il 14 giugno la Slc-Cgil e le rsu hanno inviato alla Fondazione una richiesta di incontro per discutere, tra l’altro, il piano per le riassunzioni dei dipendenti a tempo determinato per la nuova stagione. La Fondazione non aveva risposto, ma nel frattempo venivano rinnovati tutti i contratti a termine, tranne quello della Morelli.

A seguito della comunicazione del mancato rinnovo, il sindacato aveva contestato la violazione dei diritti informativi impugnando la legittimità del termine apposto al contratto di lavoro.

Le parti si incontrano quindi a settembre, ma senza esito, dal momento che secondo il nuovo presidente, Carlo Bergamasco, il cda uscente poteva operare solo per atti di ordinaria amministrazione.

Bergamasco sembra poi tornare sui suoi passi, dal momento che il 18 ottobre, ammette la violazione delle procedure e dell’obbligo di informativa sindacale e si rende disponibile ad un incontro per discutere del mancato rinnovo.

Anche qui però ci sarà un nulla di fatto: in un ulteriore incontro in ottobre il legale della Fondazione comunica l’impossibilità di porre rimedio al mancato rinnovo del rapporto, proponendo solo una soluzione conciliativa di ordine economico, che viene respinta dalla delegazione sindacale.

“Il giudice – comunica la Cgil – ha riconosciuto che il Cda non aveva rispettato gli obblighi di corretta e completa informazione riguardo al piano occupazionale e di aver omesso di informare tempestivamente il sindacato dell’intenzione di non rinnovare il contratto. Il giudice, tuttavia, non ritiene che  tale violazione sia automaticamente traducibile nel mancato rinnovo del contratto a termine della lavoratrice, rimandando tale valutazione nell’ambito di un giudizio individuale che la lavoratrice ha già provveduto ad avviare giudizialmente”.

Dall’altra parte la Fondazione che comunica come la giudice si sia espressa “nettamente a favore delle decisioni prese nei mesi scorsi dalla Fondazione Teatro in merito alla mancata assunzione della lavoratrice stagionale Morena  Morelli, ritenendole, nella sostanza, condotte conformi – quindi non antisindacali – oltre che non  ritorsive nei suoi confronti in quanto sindacalista Cgil”.

“Il Giudice – proseguono – ha dato ragione al Sindacato solo in minima parte, dichiarando la natura  antisindacale solamente della mancata informazione alla Cgil, in merito alle variazioni del  piano occupazionale della Fondazione Teatro, nel periodo compreso tra maggio e giugno 2024”.

“Non è una causa intentata – spiega Antonio Rossa, segretario Slc Cgil Emilia Romagna – per riconoscere l’illegittimità della mancata assunzione, è una causa fatta dal sindacato per verificare l’antisindacalità del comportamento del Teatro”. Un concetto ribadito anche dall’avvocato Laudi: “Oggetto era il comportamento nelle relazioni sindacali”.

“Dobbiamo riscontrare – fanno sapere dalla Slc Cgil di Ferrara in riferimento – per l’ennesima volta che c’è in atto il tentativo palese di oscurare ciò che realmente erano le questioni poste all’interno del ricorso“. A sostegno riportano un passaggio della giudice in cui, nelle motivazioni, sottolinea che “il bene giuridico tutelato non è nella fattispecie il singolo specifico posto di lavoro ma la capacità e libertà di azione nonché l’immagine e credibilità del Sindacato”.

Poco oltre si fa anche notare che “le decisioni della Fondazione in merito alla posizione della lavoratrice potranno comunque essere oggetto valutazione nell’ambito di un giudizio individuale eventualmente intrapreso dalla lavoratrice interessata”.

“Non ci spieghiamo – affermano dunque i rappresentanti della Slc Cgil di Ferrara – quindi la volontà di voler mantenere alta la tensione tra controparti, soprattutto dopo aver manifestato la volontà di ristabilire normali relazioni sindacali, utilizzando sulla stampa toni trionfalistici quando effettivamente rispetto all’oggetto del ricorso presentato dal Sindacato si riscontra una evidente lesione di immagine come certificato dalla sentenza”.

Il sindacato aveva anche chiesto di riportare la situazione “ex ante” ricostituendo un rapporto di lavoro a termine con Morena Morelli per poter “affrontare la situazione in maniera più opportuna”. Una richiesta non concessa dalla giudice del lavoro ma che non mancherà di essere portata avanti in un giudizio individuale oltre che attraverso le azioni sindacali.

Il reintegro di Morena Morelli è stato un tentativo ma, spiega Laudi, “un salto giuridico eccessivo”. Non era probabilmente la sede a cui fare tale richiesta ma era anche ritenuta necessaria. Ora il reintegro verrà portato avanti attraverso un procedimento individuale.

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