Cronaca
13 Aprile 2024
La Suprema Corte ha dato ragione a una donna ferrarese che, dopo la separazione, aveva chiesto un amministratore di sostegno per l'ex marito. Era arrivato a sborsare in poco tempo 500mila euro

Spendeva troppi soldi con l’amante. La Cassazione gli affida un tutor

di Redazione | 2 min

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La Corte di Cassazione ha dato ragione a una donna ferrarese che, dopo essersi separata, aveva chiesto al giudice tutelare di affidare l’ex marito nelle mani di un amministratore di sostegno dal momento che lui, uomo facoltoso e benestante, stava sperperando tutti i suoi averi con l’amante di nazionalità romena.

Dopo il divorzio, infatti, aveva iniziato a vivere una quotidianità tra lusso e godimenti, arrivando a spendere in poco tempo una cifra pari a 500mila euro.

La richiesta della donna aveva avuto accoglimento in primo grado, ma bocciata in appello. Poi però, il terzo grado di giudizio le ha dato ragione. Dilapidare in poco tempo le proprie fortune non è un illecito, dal momento che non esiste una legge o una norma che lo possa impedire. Lo è però quando uno stile di vita basato sulla “prodigalità” non permette più l’assolvimento agli obblighi familiari come l’assegno di mantenimento per l’ex moglie e gli eventuali figli, a maggior ragione se si rende necessario chiedere sussidi allo Stato.

Ed è proprio sul concetto di “prodigalità” che la Cassazione ha preso la sua decisione, definendola come un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare in maniera eccessiva ed esorbitante “rispetto alle proprie condizioni socio-economiche e al valore oggettivamente attribuibile al denaro, che configura autonoma causa di inabilitazione, indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità”.

Di conseguenza, la Corte Suprema conclude spiegando che “se una persona è libera di disporre del proprio patrimonio, anche in misura larga e ampia, assottigliando ciò di cui legittimamente dispone, non può però ridursi nella condizione in cui, non solo non sia più in grado di assicurare i doveri di solidarietà già posti a suo carico (l’aiuto all’ex coniuge), ma finanche quelli in favore della propria persona, altrimenti costretta a far ricorso agli strumenti di aiuto pubblico da richiedersi a dispetto delle proprie capacità di vita dignitosa”.

 

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