Cronaca
19 Febbraio 2024
Per la Corte l'assenza di copertura assicurativa costituisce "una violazione degli obblighi di cui alla contrattazione collettiva"

Copertura assicurativa per i medici, la Cassazione rinvia il caso di un dottore ferrarese

di Davide Soattin | 2 min

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Aveva inizialmente intentato una causa da 12.668 euro contro l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, poiché – secondo lui – non aveva rispettato l’obbligo datoriale di garantire la copertura assicurativa dei suoi dirigenti medici. Ma la sentenza di primo grado e quella della Corte d’Appello di Bologna non gli avevano dato ragione.

Così lui, dirigente medico dell’ospedale Sant’Anna, ha deciso di ricorrere davanti alla Corte di Cassazione, che ora ha nuovamente rimandato gli atti ai giudici felsinei.

Tutto inizia quando il professionista finisce al centro di un procedimento, in cui viene condannato al risarcimento del danno nei confronti di una paziente per una sua negligenza risalente al 1999. In quella circostanza, l’uomo aveva scelto di essere difeso dal suo difensore di fiducia, in attesa di una tutela legale che il 10 maggio 2010 l’Azienda gli comunica però essere impossibile da attivare, a causa dell’inoperatività della polizza, essendo passati dodici mesi dopo il mancato rinnovo.

Arriva il 2014 e, insieme ai suoi colleghi, il medico viene condannato al risarcimento del danno provocato alla paziente, per lui stimato con una cifra pari al 10% del totale previsto, in relazione a quella che fu la sua presunta responsabilità. Cifra pagata dopo aver trovato un accordo con la compagnia Generali Spa, con cui l’Azienda aveva stipulato una polizza di copertura assicurativa.

Pochi mesi più tardi però gli arriva una comunicazione da parte dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria in cui gli viene negato il rimborso delle spese legali. È in questo momento che ha inizio la sua battaglia giudiziaria, durata diversi anni e due gradi di giudizio, sempre con esiti sfavorevoli, fino all’arrivo a Roma, in Corte di Cassazione, dove gli ermellini non chiudono, ma anzi tengono aperta la questione.

Secondo quest’ultimi infatti – si legge nella sentenza – l’assenza di copertura assicurativa, come in questo caso, costituisce “inequivocabilmente una violazione degli obblighi di cui alla contrattazione collettiva, in ragione del rilievo che la parte datoriale è tenuta non solo a stipulare polizze assicurative riguardanti le spese giudiziali sostenute dai propri dipendenti, ma anche a garantirne la continuità“. Ma non solo, secondo i giudici romani, la parte datoriale ha violato gli obblighi previsti dal Ccnl per aver “omesso di aprire il procedimento di accesso al patrocinio patrocinio legale, oltre che i doveri di correttezza e buona fede, avendo omesso l’informativa circa l’assenza di copertura assicurativa”.

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