Sono entrate in vigore a Ferrara dal 1º ottobre 2019 al 31 marzo 2020 le limitazioni alla circolazione in città per i veicoli maggiormente inquinanti, adottate anche quest’anno dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di contenere le quantità di polveri sottili nell’aria.
In vigore nello stesso periodo anche il divieto per le unità immobiliari di utilizzo di camini aperti e impianti a biomassa legnosa di classe fino a 2 stelle compresa, in presenza di sistemi alternativi di riscaldamento domestico.
I provvedimenti sono contenuti in un’ordinanza del sindaco redatta sulla base sia del Nuovo Accordo di programma per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano sia del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020), con il quale la Regione Emilia Romagna ha indicato una serie di disposizioni per il risanamento della qualità dell’aria e l’attivazione di misure emergenziali in caso di picchi di inquinamento.
Le limitazioni sono valide nell’area del centro abitato di Ferrara (escluse le strade ‘corridoio’) DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 8,30 ALLE 18,30, oltre che nelle DOMENICHE ECOLOGICHE.
I veicoli interessati dai divieti di circolazione sono in particolare quelli a benzina pre euro e euro 1, i diesel pre euro, euro 1, euro 2 ed euro 3 e i ciclomotori e motocicli pre euro.
Possono dunque circolare i veicoli a benzina euro 2 o superiori, i veicoli diesel euro 4 e superiori, i ciclomotori e motocicli euro 1 o superiori.
Possono inoltre sempre circolare gli “autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologate a quatto o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti”, i veicoli a metano o gpl e quelli elettrici o ibridi con motore elettrico.
L’ordinanza del Comune di Ferrara contiene l’indicazione di una serie di itinerari stradali esclusi dai divieti di circolazione (vedi mappa scaricabile a fondo pagina e elenco vie nel testo dell’ordinanza), oltre a una serie di deroghe relative a veicoli utilizzati per determinati tipi di servizi e trasporti. Tra questi sono, ad esempio, esclusi i veicoli “utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria”; quelli “a servizio di operatori del commercio su area pubblica, per i soli spostamenti da/per le aree mercatali assegnate, previa compilazione di apposito modulo (in allegato scaricabile a fondo pagina); quelli “diretti agli istituti scolastici per l’accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o di autocertificazione indicante l’orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario”; e quelli “appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 euro, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione (modulo in allegato scaricabile a fondo pagina)“.
Esclusi anche i “veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza, e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità ed il soccorso stradale”; e i “veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole, mense, cantieri”.
Le limitazioni NON saranno in vigore nelle giornate festive di:
venerdì 01/11/2019,
mercoledì 25/12/2019,
giovedì 26/12/2019,
mercoledì 01/01/2020.
Mentre saranno in vigore, nelle seguenti DOMENICHE ECOLOGICHE sempre dalle 8,30 alle 18,30:
• domenica 13/10/2019,
• domenica 20/10/2019
• domenica 10/11/2019
• domenica 17/11/2019
• domenica 01/12/2019
• domenica 19/01/2020
• domenica 02/02/2020
• domenica 16/02/2020
• domenica 15/03/2020
• domenica 29/03/2020
• domenica 05/04/2020
L’ordinanza prevede inoltre che:
su tutto il territorio comunale è obbligatorio utilizzare nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale < 35 Kw pellet certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. Gli utilizzatori hanno l’obbligo di conservare la pertinente documentazione.
E VIETA:
– dall’1 ottobre al 31 marzo di ogni anno nelle unità immobiliari, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, l’utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa con classe emissiva < oppure = a 2 stelle e l’utilizzo di camini aperti;
– dall’1 ottobre 2019 l’installazione di generatori con classe di prestazione emissiva < 3 stelle;
– dall’1 gennaio 2020 l’installazione di generatori con classe di prestazione emissiva < 4 stelle;
MISURE EMERGENZIALI 2019-2020
L’adozione delle misure emergenziali, all’interno del periodo di attivazione delle limitazioni alla circolazione ordinaria (1 ottobre 2019 – 31 marzo 2020), è prevista nel caso in cui il bollettino emesso da ARPAE nelle giornate del lunedì e giovedì, individuate come giorni di controllo, dovesse evidenziare, nell’ambito territoriale della provincia di Ferrara, il superamento continuativo del valore limite giornaliero di PM10 nei 3 giorni precedenti il controllo e, contemporaneamente, le previsioni del tempo confermassero la tendenza al peggioramento della qualità dell’aria. In questi casi, a partire dalla giornata seguente all’emissione del bollettino di ARPAE e fino al successivo giorno di controllo incluso, nella fascia oraria 8.30 – 18.30 saranno in vigore le seguenti misure emergenziali:
– il divieto di circolazione per tutti i veicoli a benzina pre euro e euro 1; i diesel pre euro, euro 1, euro 2, euro 3 e auro 4 e i ciclomotori e motocicli pre euro (in sostanza i veicoli già interessati dalle limitazioni ordinarie più i diesel euro 4);
– il potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore e sul rispetto delle altre misure;
– la riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
E’ inoltre VIETATO:
– la sosta con motore acceso per tutti i veicoli;
– lo spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;
– qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo
intrattenimento, etc..), incluse le deroghe previste dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
– l’utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con classe emissiva < a 4 stelle.
L’inosservanza dei divieti di circolazione contenuti nell’ordinanza è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall’Art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni.
L’inosservanza del divieto di sostare con il motore acceso è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall’Art. 157 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni.
L’inosservanza degli altri obblighi e divieti contenuti nell’ordinanza è punita con denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art.650 del codice penale.
