Una sentenza d’assoluzione per il prof alla sbarra che è al contempo una scudisciata nei confronti del dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara e della commissione giudicatrice che ha assegnato il posto da docente ordinario di Urbanistica nel 2015.
È il pronunciamento del giudice Debora Landolfi nei confronti del prof Gastone Ave per la storia del ‘curriculum dopato’ che, secondo il suo accusatore, il suo diretto avversario nel concorso, Gianfranco Franz, gli permise di ottenere il posto.
Nelle 22 pagine che costituiscono le motivazioni, il giudice – pur non rilevando responsabilità penali per l’assenza di dolo da parte di Ave, assolto per il fatto non costituisce reato – è piuttosto esplicito nel sottolineare che sì, quel curriculum, pur non contenendo vere e proprie falsità, prometteva più di quanto contenesse in realtà, ma era compito della commissione rilevarlo e giudicare di conseguenza. Per di più davanti al fatto che, «le modalità seguite per bandire e poi espletare il concorso lascino qualche perplessità, se è vero che un primo bando è stato annullato in autotutela (su sollecitazione del prof. Franz, perché troppo restrittivo nelle competenze richieste, coincidenti proprio con il campo di specializzazione del prof. Ave) e che il bando attuale è stato pubblicato il 23 dicembre con scadenza il 7 gennaio per la presentazione delle domande».
«[…] con le espressioni usate nel curriculum (“collaborazione alla redazione” del piano strategico di Valpariso, “ideazione” del piano strategico della città vecchia di Montevideo, “contributo alla fondazione” di Unitown e alla “creazione” di Routes)», sostiene il giudice Landolfi, prendendo ad esempio i passaggi contestati da Franz, alcuni dei quali presi ad esempio dalla commissione per esprimere il giudizio positivo sul vincitore del concorso, «il prof, Ave ha “millantato” – o se si preferisce ha lascato credere – di aver fornito, in tutte quelle occasioni accademiche o professionali, un contributo, comunque esistente, ma più importante del reale, “sperando” che la commissione di concorso lo valutasse più favorevolmente possibile».
«L’aggettivo “ambiguo”», scrive ancora il giudice, «è, infatti, quello più idoneo a caratterizzare le descrizioni dei titoli accademici e professionali vantati dal prof. Ave». Ambiguità che «non contengono vere e proprie falsità, intese come fatti contrari al vero, ma possono lasciar intendere che le attività descritte siano di maggior valore reale e, in questo senso, “ingannevoli” per la commissione». Ambiguità, rileva la sentenza, che «può ritenersi voluta e anzi studiata appositamente per dipingere in modo più magnificente i propri meriti, ma non può dirsi intesa a prospettare alla commissione l’esistenza di fatti non veri. Quello che si è voluto creare, piuttosto, è un’apparenza ingannevole, facile da smascherarsi non solo esaminando i titoli, ma anche sapendo leggere attentamente tra le righe. Il “gioco ambiguo” del candidato – prosegue il giudice – può riuscire, cioè, solo contando su una commissione poco attenta o troppo ingenua, poiché altrimenti non è idoneo ad indurre una sopravvalutazione dei suoi meriti».
E che la commissione sia stata «troppo ingenua», non si può dirlo, che sia stata «poco attenta» invece sì, ed è lo stesso giudice a dirlo, sulla scorta del verbale e della dichiarazione di un suo componente, il prof Balbo, definendo «non certo tranquillizzante», l’idea che ci può fare «dell’approfondimento dei titoli e delle competenze allegate dai concorrenti», così come «della capacità di estrinsecare negli atti le motivazioni che hanno condotto al giudizio finale». Fu Balbo, infatti, a spiegare che «per motivi di tempo, i commissari hanno potuto solo scorrere le pubblicazioni elencate (di cui non era, peraltro, necessaria l’allegazione alla domanda) senza leggerle e che non hanno preso in considerazione i piani di rigenerazione di Montevideo o di Valparaiso, nonostante nel giudizio individuale sul prof. Ave sia sottolineata la sua attività in America Latina, in particolare in Cile o Uruguay».
Il tutto davanti alla condotta di Ave che «ricorda molto quella che in diritto romano veniva definito “dolus bonus”, ossia quel tipo di inganno, normalmente tollerato dalla vita degli affari, perché sostanzialmente innocuo, che costituisce bonaria millantazione della propria merce o delle proprie prestazioni: ogni persona di media avvedutezza sa che simili comportamenti vanno valutati con circospezione e, perciò, il dolus bonus non era considerato causa di annullamento del negozio giuridico».
Insomma, non è nel comportamento di Ave il vero problema, dato che «non può dirsi sorretto dall’intenzione di commettere un falso ideologico, ossia di attestare un fatto non vero, quanto piuttosto dalla volontà, comprensibile e lecita, di magnificare i propri meriti per fare una migliore impressione sulla commissione di concorso». Quest’ultima, dunque, «se ha valutato le sue parole con avvedutezza, essa non può essersi fatta ingannare; viceversa, se è stata troppo superficiale, l’ha sopravvalutato (per lo meno in relazione ai punti oggetto di imputazione), ma non a causa della frode posta in essere dall’imputato, piuttosto dalla fallacia del giudizio».
Difficile non far tornare alla mente l’arringa difensiva dell’avvocato Umberto Guerini, uno dei due difensori di Ave, quando diceva «lo sappiamo tutti che, nelle università italiane e non solo, sono i maestri che scelgono», provocando Franz e il suo avvocato Marco Linguerri dicendo «Denunciate la commissione», anche se, alla fine, «bisogna accettare che certe cose avvengano».
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