Cronaca
14 Febbraio 2018
Il pm sostiene l’archiviazione: se il Comando avesse riferito in merito a indagini ancora in corso avrebbe violato il segreto istruttorio

Igor e omicidio Verri. “I carabinieri non avevano nessun obbligo di comunicazione”

di Redazione | 3 min

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Il Comando provinciale dei carabinieri di Ferrara non aveva alcun obbligo a comunicare quello di cui era a conoscenza. Il sostituto procuratore Stefano Longhi, nel corso dell’udienza di opposizione all’archiviazione, chiede al gip di far cadere le accuse contenute nell’esposto firmato dai figli di Valerio Verri.

Il pm nella sua memoria distingue le funzioni e i compiti relativi alla pubblica sicurezza e all’ordine pubblico in capo all’Arma. Forte di sentenze in merito della Corte di Cassazione, argomenta come polizia di sicurezza, polizia amministrativa e polizia giudiziaria abbiano natura e funzioni diverse.

Nel caso dell’esposto di Francesca ed Emanuele Verri, le informazioni che dovevano essere fornite dall’Arma agli organi deputati alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico (prefetto e questore) nel periodo che va dall’omicidio di Davide Fabbri a Budrio a quello di Verri a Portomaggiore (dal 1° all’8 aprile), contemplavano attività di indagine necessarie a identificare e catturare Igor.

Si trattava insomma di informazioni relative ad attività di polizia giudiziaria e non di polizia di sicurezza. In ragione di tale ragionamento, il Comando provinciale dei carabinieri non era tenuto a comunicare tali informazioni né al prefetto né al questore nè ad altre autorità competente in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Al contrario, l’eventuale comunicazione di tali informazioni relative ad indagini di polizia ancora in corso sarebbe stato, quello sì, passibile di violazione del segreto istruttorio.

Longhi fa notare inoltre che il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, che a Ferrara fa capo al prefetto, non è contemplato in nessuna disposizione normativa. Ne discende che nessuna legge obbligava l’Arma a comunicare alcunché nelle riunioni che si sono tenute a Palazzo Giulio d’Este il 31 marzo (dopo l’aggressione di Igor alla guardia giurata a Consandolo) né del 7 aprile (dopo l’omicidio Fabbri). A maggior ragione notizie attinenti lo sviluppo delle indagini finalizzate all’identificazione e alla cattura di Igor Vaclavic alias Norbert Feher.

Anzi, la diffusione di tali informazioni sugli indizi raccolti non poteva essere effettuata senza che da ciò derivasse un concreto pregiudizio alle esigenze di tutela dell’interesse pubblico e al segreto istruttorio.

Il pm conclude quindi sostenendo che non esiste alcuna omissione di atto dovuto per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.

C’è poi l’ipotesi di mancata adozione del provvedimento di sospensione del servizio di vigilanza territoriale da parte della guardie ecologiche volontarie nella zona del Mezzano (“unico provvedimento”, sottolinea il magistrato, “la cui adozione avrebbe consentito di impedire che si creasse l’occasione dell’omicidio di Valerio Verri”). Si tratterebbe secondo l’esposto di una incolpevole omissione di atti d’ufficio da parte del Presidente della Provincia di Ferrara o del comandante della Polizia provinciale

Ma quel provvedimento – sostiene Longhi – non può essere considerato un atto dovuto da ragioni di sicurezza o ordine pubblico, dal momento che non si tratta di un provvedimento di polizia di sicurezza.

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