Comacchio
17 Ottobre 2010
Prevalente la tutela del paesaggio. Le costruzioni andranno demolite

Casette in spiaggia, il CdS dà ragione al Comune

di Redazione | 2 min

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Comacchio. Dopo due anni e mezzo arriva la parola (definitiva?) del  Consiglio di Stato sulle casette di Porto Garibaldi. La Quarta sezione ha respinto l’appello e confermato la sentenza del Tar: le costruzioni andranno demolite.

La pronuncia arriva dopo quella del Tar di Bologna, che aveva sospeso la demolizione delle casette in spiaggia. Il giudice amministrativo aveva accolto così la richiesta di sospensione dell’ordinanza emessa dal Comune di Comacchio che prevedeva prima la sospensione dei lavori e la rimessione in pristino (in quanto in contrasto con il Ptcp e con Piano del Parco del Delta del Po), poi il fare azionare le ruspe per far piazza pulita di un caso urbanistico che aveva fatto gridare allo scandalo molte voci in regione, tra associazioni (come Legambiente), partiti e cittadini.

Il permesso di edificazione accordato ad alcuni privati nell’area si era rivelato “incongruo”, dal momento che la zona era sottoposta a diversi vincoli ambientali. Una volta scoperta la “falla ecologista”, l’amministrazione aveva fatto marcia indietro, su pressione anche di Provincia e Regione, ordinando la demolizione di quanto costruito.

Dopo il Tar i privati si rivolsero al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza concernente il permesso di costruire con un ricorso proposto da Alberto Simoni, Davide Luciani, Vanessa s.r.l., Immobiliare Futura s.a.s. (difesi dall’avv. Federico Gualandi). Le altre parti in causa erano il Comune di Comacchio (rappresentato dall’avv. Fabio Dani), la Provincia di Ferrara (rappresentata dagli avv. Gianfranco Berti e Giorgio Natoli), la Regione Emilia Romagna (rappresentata dagli avv. Adriano Giuffrè, Maria Chiara Lista e Franco Mastragostino).

Il Consiglio di Stato ha dato preminenza al valore della tutela del paesaggio, “vente valore costituzionale e funzione di preminente interesse pubblico, non riducibile a quella dell’urbanistica, che risponde ad esigenze diverse e che, in ogni caso, non inquadra in una visione globale il territorio sotto il profilo paesaggistico-ambientale, rispetto al quale l’edificabilità dei suoli, seppure consentita dal Prg in vigore, va comunque coordinata quantomeno in relazione al dovuto nulla osta”.

Respinta anche la pretesa risarcitoria, In sintesi, il pregiudizio lamentato è stato causato da essi stessi richiedenti e parte appellante non può ora venire contro un fatto proprio.

Le parti soccombenti stanno valutando la possibilità di rivollgersi alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo.

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